Sentenza n. 9759/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale del 19 marzo 2025 di revoca della capitalizzazione delle misure assistenziali e non proroga del programma di protezione, nonché successiva delibera del 18 giugno 2025 di autotutela, informativa sulla regolarizzazione della posizione erariale e delibera di massima sulle capitalizzazioni in presenza di debiti tributari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera del 19 marzo 2025, notificata il 2 aprile 2025, con cui la Commissione Centrale aveva revocato la precedente previsione di capitalizzazione biennale, lasciando ferma la fuoriuscita dal programma di protezione e subordinando l'eventuale riattivazione della capitalizzazione all'assolvimento degli obblighi erariali. Ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge n. 136/2010, dell'art. 13, comma 5, della legge n. 82/1991 e dell'art. 10, commi 14 e 15, del d.m. n. 161/2004, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata previsione di adeguate misure di assistenza economica, erronea applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, violazione dell'art. 1243 c.c., dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.m. n. 40/2008, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e irragionevolezza della motivazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del 18 giugno 2025, con cui la Commissione aveva annullato in autotutela la delibera del 19 marzo 2025 e disposto l'esecuzione della precedente delibera del 24 aprile 2024, subordinandola alla regolarizzazione della posizione erariale, oltre all'informativa del Servizio Centrale di Protezione e alla delibera di massima sulle nuove linee guida. Ha sostenuto, in particolare, che la capitalizzazione avrebbe natura alimentare, sarebbe in compensabile e non rientrerebbe tra i pagamenti soggetti all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'esecuzione della delibera prima della scadenza del termine per impugnare e durante la pendenza della domanda cautelare, rilevando che l'art. 14 della legge n. 136/2010 non impedisce la modifica del provvedimento deliberativo, ferma la stabilità dei suoi effetti fino a un'eventuale sospensione giudiziale. Ha escluso che la cessazione del programma di protezione fosse necessariamente subordinata alla capitalizzazione: la legge n. 82/1991 configura le misure assistenziali, compresa la capitalizzazione, come benefici discrezionali, rimessi alla valutazione dell'amministrazione e alla ponderazione degli interessi pubblici e delle risorse disponibili. La decisione di non prorogare il programma è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, poiché fondata sui pareri favorevoli alla fuoriuscita espressi dalla DDA competente e dalla DNAA, in ragione del sostanziale completamento del percorso collaborativo. Il sindacato giudiziale sulla non proroga è limitato agli errori di fatto e ai vizi manifesti di illogicità, irrazionalità o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della Commissione; nel caso concreto, tali vizi non sono emersi. È stata inoltre ritenuta legittima la considerazione di misure di sicurezza ordinaria successive alla fuoriuscita. Quanto alla capitalizzazione, l'art. 10, comma 14, del d.m. n. 161/2004 stabilisce che essa può essere prevista per agevolare il reinserimento sociale, senza imporla necessariamente. Infine, il TAR ha affermato che l'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e si applica anche alle somme derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali dei collaboratori di giustizia, non essendo previste eccezioni per tali crediti. Tali somme non sono state ritenute di natura alimentare né direttamente attinenti a diritti fondamentali della persona; pertanto possono essere assoggettate alla procedura prevista per i pagamenti dovuti a qualunque titolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 14 legge n. 136/2010
Non impedisce la modifica del provvedimento deliberativo in essere; gli effetti restano fermi fino a un'eventuale decisione giudiziale di sospensione cautelare.
art. 13, comma 5, legge n. 82/1991
Richiamato quale parametro della disciplina delle speciali misure di protezione, senza che il giudice ne ricavi un obbligo automatico di capitalizzazione.
art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004
Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza.
La capitalizzazione è una facoltà dell'amministrazione e non un beneficio necessario o automaticamente dovuto in caso di cessazione o mancata proroga del programma.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
La previsione ha portata generale e si applica ai pagamenti dovuti a qualunque titolo, comprese le somme derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali dei collaboratori di giustizia, in assenza di un'eccezione normativa.
art. 3 legge n. 241/1990
La motivazione della non proroga è sufficiente quando dà conto dei pareri favorevoli degli organi inquirenti e del completamento del percorso collaborativo, nell'ambito della discrezionalità della Commissione.
art. 1243 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione, ma senza accoglimento della relativa censura.
art. 3, commi 4 e 5, d.m. n. 40/2008
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della procedura di verifica dei pagamenti, senza che il giudice ne ravvisi la violazione.
Massime di principio
- Le misure assistenziali previste nell'ambito del programma speciale di protezione, inclusa la capitalizzazione, hanno natura discrezionale: la normativa non impone la loro concessione, dovendo l'amministrazione ponderare la situazione dell'interessato, le esigenze di sicurezza e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse.
- La cessazione o la mancata proroga del programma speciale di protezione non è necessariamente subordinata alla previa erogazione della capitalizzazione, salvo che una specifica determinazione amministrativa o una norma applicabile disponga diversamente.
- Nella valutazione sulla fuoriuscita dal programma di protezione, i pareri favorevoli degli organi inquirenti competenti, in quanto istituzionalmente meglio informati sull'attualità e sul livello del rischio, costituiscono elementi istruttori rilevanti; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto agli errori di fatto e ai vizi manifesti di illogicità, irrazionalità o travisamento.
- L'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e, in assenza di una specifica esenzione normativa, può essere applicato anche ai pagamenti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali spettanti ai collaboratori di giustizia.
- Le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione delle misure assistenziali previste per i collaboratori di giustizia non hanno, per ciò solo, natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali della persona, sicché non sono sottratte alla procedura di verifica prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973.
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