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Direttiva 2024/846

Direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Normativa europea32024L0846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2024/846 modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE, aggiornando la classificazione delle infrazioni relative ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo. L’obiettivo è adeguare la graduazione della gravità delle violazioni agli sviluppi normativi, in particolare al regolamento (UE) 2020/1054, e rafforzare la sicurezza stradale e la correttezza della concorrenza nel settore. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 14 febbraio 2025.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE per aggiornare la classificazione della gravità delle infrazioni in materia di tempi di guida e riposo e di tachigrafo nel trasporto su strada.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e incide sul sistema di classificazione del rischio delle imprese di trasporto su strada previsto dalla direttiva 2006/22/CE. Riguarda le infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo e (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi, nonché, per richiamo nel sistema di controllo, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE sull’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. L’intervento aggiorna in particolare l’elenco e la gravità delle infrazioni contenuto nell’allegato III della direttiva 2006/22/CE.

Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiornamento della classificazione delle infrazioni su tempi di guida, riposo e tachigrafo

La direttiva delegata (UE) 2024/846 interviene sulla direttiva 2006/22/CE, modificandone l’allegato III relativo alle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE nel trasporto su strada. L’obiettivo è aggiornare la classificazione della gravità delle infrazioni alla luce degli sviluppi normativi, in particolare del regolamento (UE) 2020/1054, e rafforzare la sicurezza stradale nonché la correttezza della concorrenza nel settore.

Finalità e base giuridica

La Commissione adotta la direttiva in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, che le conferisce il potere di aggiornare, mediante atti delegati, l’allegato III contenente l’elenco delle infrazioni e la relativa valutazione di gravità. I considerando evidenziano che il sistema di classificazione del rischio delle imprese si fonda sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni commesse e che l’aggiornamento deve tener conto dei nuovi profili di rischio, soprattutto quelli che comportano pericolo per la vita, lesioni gravi o distorsioni della concorrenza.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire la direttiva nel proprio ordinamento. Sul piano materiale, incide sul sistema di controllo e classificazione delle infrazioni in materia di:

  • regolamento (CE) n. 561/2006, sui tempi di guida e di riposo;
  • regolamento (UE) n. 165/2014, sui tachigrafi;
  • direttiva 2002/15/CE, richiamata nel quadro generale della disciplina sociale del trasporto su strada.

L’effetto pratico si riflette sulle imprese di trasporto e sui conducenti soggetti ai controlli nazionali sulla normativa sociale del settore.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva 2006/22/CE. Il nuovo allegato mantiene la struttura per gruppi di infrazioni e livelli di gravità, ma aggiorna e dettaglia le casistiche rilevanti. La classificazione si articola tra infrazioni più gravi, molto gravi, gravi e minori, secondo un sistema di valutazione che consente agli Stati membri di applicare il meccanismo di classificazione del rischio delle imprese.

Infrazioni in materia di tempi di guida e di riposo

Per il regolamento (CE) n. 561/2006 il nuovo allegato copre in modo analitico:

  • il mancato rispetto dell’età minima dei conducenti;
  • il superamento dei limiti di guida giornalieri, settimanali e su due settimane consecutive, con soglie differenziate di gravità;
  • il superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima della pausa;
  • l’insufficienza dei periodi di riposo giornaliero, ridotto, suddiviso, in multipresenza e settimanale;
  • il superamento del limite di sei periodi di 24 ore consecutivi dopo il riposo settimanale;
  • il mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;
  • il riposo settimanale regolare o superiore a 45 ore effettuato a bordo del veicolo;
  • il mancato sostenimento, da parte del datore di lavoro, delle spese di alloggio fuori dal veicolo.

Sono inoltre considerate le regole della deroga alla regola dei 12 giorni, con specifiche soglie per il superamento dei periodi di 24 ore consecutivi e per la collocazione del riposo settimanale dopo 12 periodi di 24 ore, nonché per la guida notturna oltre determinate soglie quando non vi sono più conducenti a bordo.

Organizzazione del lavoro

Il nuovo allegato include anche infrazioni riferite all’organizzazione dell’attività lavorativa. In particolare, viene sanzionata la mancata organizzazione dell’attività dei conducenti in modo da consentire il ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza. Sono inoltre contemplate:

  • la correlazione del salario/retribuzione con distanza percorsa, rapidità della consegna o volume delle merci trasportate;
  • la mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti;
  • la mancata o inadeguata istruzione dei conducenti per assicurare il rispetto della normativa.

Infrazioni sul tachigrafo e sui documenti di registrazione

Per il regolamento (UE) n. 165/2014 l’allegato aggiornato elenca le violazioni relative a installazione, uso, presentazione dei documenti e funzionamento del tachigrafo. Tra le principali casistiche figurano:

  • mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato;
  • uso di tachigrafo non sottoposto a ispezione, non correttamente calibrato o sigillato;
  • possesso o uso di più carte del conducente;
  • utilizzo di carte del conducente falsificate, non appartenenti al conducente o ottenute con false dichiarazioni o documenti contraffatti;
  • uso fraudolento del tachigrafo o presenza di dispositivi idonei a modificare i dati registrati;
  • falsificazione, occultamento o distruzione dei dati;
  • mancata conservazione dei fogli di registrazione, dei tabulati e dei dati scaricati;
  • non disponibilità dei dati registrati e memorizzati per almeno un anno;
  • uso scorretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente, mancato inserimento dei dati manuali richiesti e uso scorretto del dispositivo di commutazione;
  • mancata indicazione di informazioni richieste nelle registrazioni, compresi i simboli dei paesi attraversati o di inizio/fine del periodo di lavoro;
  • rifiuto di essere controllato;
  • impossibilità di presentare registrazioni manuali e tabulati del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti, con previsione aggiornata a 56 giorni dal 31 dicembre 2024;
  • impossibilità di presentare la carta del conducente, se posseduta;
  • mancata riparazione del tachigrafo da parte di installatore o officina autorizzati;
  • mancata annotazione, da parte del conducente, delle informazioni relative ai periodi non più registrati durante un guasto o un cattivo funzionamento.

Termini di recepimento e obblighi degli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 14 febbraio 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Ricadute pratiche per operatori e consulenti

Per gli operatori del trasporto su strada e per i professionisti che li assistono, la direttiva rileva soprattutto perché aggiorna il perimetro delle infrazioni che alimentano il sistema nazionale di classificazione del rischio. In concreto, il recepimento dovrà essere verificato con attenzione in relazione:

  • alle soglie di gravità delle violazioni dei tempi di guida e di riposo;
  • alle nuove o rafforzate ipotesi connesse a tachigrafo, carte conducente e obblighi documentali;
  • agli impatti sui controlli, sulle procedure interne di compliance e sull’organizzazione del lavoro dei conducenti.

La direttiva non detta direttamente sanzioni pecuniarie uniformi, ma impone agli Stati membri di adeguare il sistema classificatorio e i relativi strumenti normativi entro il termine di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva 2006/22/CE con il nuovo allegato della direttiva delegata. Il nuovo allegato aggiorna l’elenco delle infrazioni e la loro classificazione per livello di gravità, distinguendo tra infrazioni più gravi, molto gravi, gravi e minori, con riferimento ai regimi sui tempi di guida/riposo e sul tachigrafo.

Aggiornamento della gravità delle infrazioni in materia di tempi di guida e riposo

Nel gruppo relativo al regolamento (CE) n. 561/2006 sono ridefinite e dettagliate le soglie di gravità per superamenti dei tempi di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali, per violazioni delle pause, dei periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché per specifiche ipotesi introdotte o rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2020/1054, come il mancato riposo compensativo, il riposo a bordo del veicolo e il mancato sostenimento delle spese di alloggio fuori dal veicolo da parte del datore di lavoro.

Infrazioni relative all’organizzazione del lavoro

Sono incluse tra le infrazioni quelle concernenti l’organizzazione dell’attività dei conducenti da parte dell’impresa di trasporto, il mancato rientro presso la sede di attività o il luogo di residenza, il collegamento del salario alla distanza percorsa, alla rapidità della consegna o al volume delle merci, e la mancata o inadeguata istruzione dei conducenti per il rispetto della normativa.

Aggiornamento delle infrazioni in materia di tachigrafo

Per il regolamento (UE) n. 165/2014 l’allegato aggiornato elenca le infrazioni su installazione, uso, presentazione dei documenti, gestione dei dati e funzionamento difettoso del tachigrafo. Tra le ipotesi più gravi figurano, ad esempio, la mancata installazione o il mancato utilizzo di un tachigrafo omologato, l’uso di dispositivi fraudolenti, la falsificazione o distruzione dei dati, e il rifiuto di essere controllato.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 14 febbraio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradadiritto del lavorosicurezza stradaletachigraficontrolli e sanzioni amministrative

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