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Direttiva 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas

Normativa europea32024L1405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2024/1405 modifica l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 aggiungendo nuove materie prime che possono essere utilizzate per produrre biocarburanti e biogas. La novità principale riguarda alcune materie prime che sono incluse nella parte A oppure nella parte B a seconda che siano destinate alla produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione o per altri settori dei trasporti. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il termine fissato nella direttiva e informare la Commissione delle misure nazionali adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 per ampliare l’elenco delle materie prime ammesse alla produzione di biocarburanti e biogas, con specifiche distinzioni per l’uso nel settore dell’aviazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 nei rispettivi ordinamenti. Incide sulla disciplina delle materie prime utilizzabili per produrre biocarburanti e biogas, in particolare sulle materie elencate nelle parti A e B dell’allegato IX, con una disciplina differenziata per alcune materie prime quando impiegate per biocarburanti destinati al settore dell’aviazione. Non introduce un regime autonomo di settore, ma modifica un allegato della direttiva quadro sulle energie rinnovabili.

Direttiva delegata (UE) 2024/1405: ampliamento dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva delegata (UE) 2024/1405 interviene sulla disciplina delle energie rinnovabili modificando l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, che elenca le materie prime ammesse per la produzione di biocarburanti e biogas. Il provvedimento si inserisce nel quadro della promozione dei biocarburanti e biogas sostenibili, riconosciuti come strumenti rilevanti per aumentare la quota di energia rinnovabile nei settori ancora dipendenti dai combustibili liquidi.

Finalità e ratio dell’intervento

La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di includere nell’allegato IX talune materie prime che, secondo l’analisi svolta ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, presentano un potenziale di utilizzo per la produzione di biocarburanti e biogas. La direttiva chiarisce inoltre il criterio seguito per l’inserimento nelle parti A o B dell’allegato: la distinzione dipende dalla possibilità di trattare le materie prime soltanto con tecnologie avanzate oppure anche con tecnologie mature.

Criterio di distinzione tra parte A e parte B dell’allegato IX

La direttiva evidenzia che, in assenza di una definizione autonoma di "tecnologie avanzate" e "tecnologie mature" nella direttiva (UE) 2018/2001, la valutazione tiene conto di diversi fattori, tra cui:

  • il livello di maturità tecnologica;
  • il livello di maturità commerciale;
  • il grado di diffusione delle tecnologie.

Per alcune materie prime, come le colture intermedie e le colture coltivate su terreni pesantemente degradati, la direttiva considera che le tecnologie necessarie per produrre biocarburanti destinati al trasporto aereo non siano ancora diffuse commercialmente su larga scala, mentre siano già disponibili e diffuse tecnologie mature per altri tipi di biocarburanti nei restanti settori dei trasporti, quali biodiesel, bioetanolo e biogas. Per questo motivo, tali materie prime sono inserite nella parte A solo se destinate al settore dell’aviazione e nella parte B se impiegate per altri settori dei trasporti.

Modifiche all’allegato IX: nuove materie prime ammesse

L’allegato della direttiva aggiunge nuove voci sia alla parte A sia alla parte B dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.

Parte A

Sono inserite le seguenti materie prime:

  • oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;
  • metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;
  • colture intermedie, come colture intercalari e colture di copertura, coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché l’uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, ma solo se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
  • colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere, ma solo se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
  • cianobatteri.

Parte B

Sono inserite le seguenti materie prime:

  • colture danneggiate non idonee all’uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze intenzionalmente modificate o contaminate per rientrare nella definizione;
  • acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;
  • colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime già incluse nella parte A, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione;
  • colture intermedie, come colture intercalari e colture di copertura, escluse le materie prime della parte A, coltivate in zone con breve periodo vegetativo, purché l’uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro XXX le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di risultato proprio delle direttive: gli Stati restano liberi di scegliere forma e mezzi del recepimento, ma devono garantire che l’ordinamento nazionale rifletta la modifica dell’allegato IX entro il termine stabilito.

Le disposizioni nazionali dovranno contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione sia il testo delle disposizioni di recepimento sia quello delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Ricadute operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per l’aggiornamento del quadro delle materie prime eleggibili ai fini della qualificazione di biocarburanti e biogas nell’ambito della normativa sulle energie rinnovabili. La distinzione tra uso per l’aviazione e altri usi nei trasporti è centrale, poiché incide sulla collocazione delle materie prime nella parte A o nella parte B dell’allegato IX e, di conseguenza, sul regime applicabile ai fini del conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001

L’articolo 1 dispone che l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 sia modificato secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda l’inserimento di nuove materie prime nelle parti A e B dell’allegato.

Nuove materie prime in parte A

Nella parte A dell’allegato IX sono aggiunti: oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica; metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno; colture intermedie, come colture intercalari e colture di copertura, coltivate in zone con breve periodo vegetativo, purché l’uso non generi domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per biocarburanti per il settore dell’aviazione; colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere, se utilizzate per biocarburanti per il settore dell’aviazione; cianobatteri.

Nuove materie prime in parte B

Nella parte B dell’allegato IX sono aggiunti: colture danneggiate non idonee all’uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze intenzionalmente modificate o contaminate; acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione; colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime già incluse nella parte A, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione; colture intermedie, come colture intercalari e colture di copertura, escluse le materie prime della parte A, coltivate in zone con breve periodo vegetativo, purché l’uso non generi domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell’aviazione.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro XXX le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieenergia rinnovabilebiocarburantibiogastrasportiaviazione

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