Direttiva 2024/869
Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna il quadro UE di tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose, rivedendo al ribasso i limiti per il piombo e i suoi composti inorganici e fissando per la prima volta limiti vincolanti per i diisocianati. Rafforza inoltre la sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alle lavoratrici in età fertile e ai lavoratori con esposizione storica al piombo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 9 aprile 2026, mentre alcune misure transitorie si protraggono fino al 31 dicembre 2028.
Modifica le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE aggiornando i valori limite di esposizione professionale e biologici per il piombo e i suoi composti inorganici e introducendo valori limite per i diisocianati.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai lavoratori esposti, durante il lavoro, ad agenti chimici pericolosi rientranti nelle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE, con focus specifico su piombo e suoi composti inorganici e sui diisocianati. Incide sui datori di lavoro, sugli Stati membri e sulle autorità competenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; riguarda anche la sorveglianza sanitaria, il monitoraggio biologico e la gestione del rischio nei luoghi di lavoro. Sono richiamate esigenze particolari per PMI e microimprese, per le lavoratrici in età fertile, per i lavoratori con esposizione pregressa al piombo e per i settori a valle con utilizzo di diisocianati (ad esempio edilizia, riparazione veicoli, produzione industriale e attività analoghe).
Direttiva (UE) 2024/869: aggiornamento dei valori limite per piombo e diisocianati
La direttiva interviene sul sistema UE di tutela dei lavoratori contro i rischi chimici, modificando la direttiva 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE. L'obiettivo è rafforzare la protezione sanitaria sulla base di sviluppi scientifici e tecnici più recenti, con particolare attenzione al piombo e ai suoi composti inorganici, nonché ai diisocianati, considerati sostanze pericolose per la salute respiratoria e cutanea.
Obiettivi e ratio dell'intervento
Il legislatore dell'Unione rileva che i limiti vigenti per il piombo non tenevano conto delle nuove conoscenze scientifiche e che non vi era un quadro sufficientemente chiaro e coerente tra le due direttive già applicabili. Per i diisocianati, invece, mancavano valori limite vincolanti a livello UE, nonostante i rischi di asma professionale, sensibilizzazione e patologie cutanee.
Ambito di applicazione
La direttiva opera nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e riguarda i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi durante l'attività lavorativa. Le modifiche incidono in particolare su:
- piombo e suoi composti inorganici;
- diisocianati;
- sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico;
- gestione del rischio da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
Restano centrali gli obblighi dei datori di lavoro, mentre agli Stati membri è lasciata la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, nel rispetto dell'obbligo di risultato.
Piombo e suoi composti inorganici: nuovo regime
La direttiva qualifica il piombo e i suoi composti inorganici come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE. Ciò significa che non è scientificamente individuabile un livello di esposizione privo di rischio per lo sviluppo della progenie delle lavoratrici in età fertile.
I nuovi limiti sono i seguenti:
- valore limite di esposizione professionale: 0,03 mg/m3;
- valore limite biologico: 15 μg Pb/100 ml di sangue dal 1o gennaio 2029;
- regime transitorio fino al 31 dicembre 2028: valore limite biologico di 30 μg Pb/100 ml di sangue.
La direttiva precisa che il piombo si accumula nelle ossa e può restare nel sangue per molto tempo anche dopo la riduzione dell'esposizione, motivo per cui sono previste misure specifiche per i lavoratori con esposizione storica.
Sorveglianza sanitaria per il piombo
L'allegato III bis è riscritto per rafforzare il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria. Essa deve essere attivata quando:
- l'esposizione atmosferica supera 0,015 mg/m3, calcolata come media ponderata su 40 ore settimanali;
- il livello ematico del lavoratore supera 9 μg Pb/100 ml di sangue;
- per le lavoratrici in età fertile, il livello supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue oppure il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta, se esistente.
Per i lavoratori che superano i limiti per effetto di esposizioni antecedenti al 9 aprile 2026, ma restano sotto certe soglie, è prevista una sorveglianza regolare e la possibilità di continuare a svolgere mansioni esposte se si osserva una tendenza al ribasso verso il valore limite applicabile.
Diisocianati: limiti vincolanti e misure transitorie
Per i diisocianati la direttiva introduce per la prima volta valori limite obbligatori nell'allegato I della direttiva 98/24/CE. I limiti sono fissati in termini di gruppi NCO, cioè i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati:
- valore limite di esposizione professionale su 8 ore: 6 μg NCO/m3;
- valore limite di breve durata: 12 μg NCO/m3.
Sono inoltre previste osservazioni sulla pelle e sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Per difficoltà tecniche di misurazione e di adeguamento dei processi produttivi, opera un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 con limiti più alti:
- 10 μg NCO/m3 su 8 ore;
- 20 μg NCO/m3 per breve durata.
Obblighi di prevenzione e gestione del rischio
La direttiva richiama gli obblighi generali di prevenzione già previsti dal quadro UE. I datori di lavoro devono, quando tecnicamente possibile:
- sostituire la sostanza pericolosa;
- ricorrere a sistemi chiusi;
- ridurre l'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile;
- adottare misure igieniche e DPI adeguati;
- garantire una sorveglianza sanitaria specifica.
Per i vigili del fuoco e il personale dei servizi di emergenza, il datore di lavoro deve valutare il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione e adottare le misure necessarie di protezione.
Obblighi della Commissione e sviluppi futuri
La direttiva non si limita a fissare limiti, ma impone anche attività di follow-up alla Commissione:
- entro il 30 giugno 2024, avvio della valutazione sugli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze;
- entro il 9 aprile 2026, avvio della procedura per una valutazione scientifica degli interferenti endocrini;
- entro il 9 aprile 2026, elaborazione di orientamenti UE sulla sorveglianza sanitaria e sul monitoraggio biologico;
- entro il 9 aprile 2029, valutazione dei valori limite per il piombo e, se opportuno, proposta di modifica.
Sono inoltre previsti orientamenti UE specifici sul monitoraggio biologico e sull'applicazione delle regole per il piombo nel sangue, in particolare per le lavoratrici in età fertile.
Recepimento, entrata in vigore e tecnica normativa
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 aprile 2026 e comunicarne il testo alla Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Dal punto di vista operativo, gli Stati conservano margini di discrezionalità sulla forma e sui mezzi del recepimento, ma sono vincolati al raggiungimento dei risultati minimi fissati a livello unionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 98/24/CE sui valori limite per i diisocianati
L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito per introdurre un valore limite di esposizione professionale obbligatorio per i diisocianati pari a 6 μg NCO/m3 come media ponderata su 8 ore e un valore limite di breve durata pari a 12 μg NCO/m3. Sono previste osservazioni per la pelle e per la sensibilizzazione cutanea e respiratoria. È inoltre previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2028 con valori più elevati: 10 μg NCO/m3 su 8 ore e 20 μg NCO/m3 per breve durata. Nell'allegato II della direttiva 98/24/CE sono soppressi i punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3.
Riformulazione della direttiva 2004/37/CE e qualificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia
La direttiva 2004/37/CE è modificata nella definizione di agente mutageno e, soprattutto, nei suoi allegati I, III e III bis. Il piombo e i suoi composti inorganici sono qualificati nell'allegato III come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, con valore limite di esposizione professionale pari a 0,03 mg/m3. La scelta risponde all'obiettivo di rafforzare la protezione contro gli effetti riproduttivi del piombo e di eliminare l'incertezza sul regime applicabile.
Nuovi valori limite biologici per il piombo e periodo transitorio
L'allegato III bis introduce un valore limite biologico obbligatorio di 30 μg Pb/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028 e, dal 1o gennaio 2029, di 15 μg Pb/100 ml di sangue. Per i lavoratori con livelli superiori dovuti a esposizioni anteriori al 9 aprile 2026, ma inferiori rispettivamente a 70 μg o 30 μg Pb/100 ml, è prevista sorveglianza sanitaria regolare; se il trend è discendente verso il limite, possono continuare a svolgere mansioni esposte.
Sorveglianza sanitaria rafforzata per il piombo
La sorveglianza sanitaria scatta quando l'esposizione supera 0,015 mg/m3 come media su 40 ore settimanali oppure quando il livello ematico supera 9 μg Pb/100 ml. Per le lavoratrici in età fertile la sorveglianza è prevista se il livello di piombo nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta, se esistente. La direttiva richiama espressamente il monitoraggio biologico mediante misurazione del PbB.
Obblighi di valutazione e gestione del rischio
La direttiva ribadisce che i datori di lavoro devono ridurre l'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile, ricorrere a sistemi chiusi ove possibile e sostituire la sostanza quando tecnicamente possibile. Per il piombo e i diisocianati sono enfatizzate misure igieniche, dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria specifica. I datori di lavoro dei vigili del fuoco e del personale dei servizi di emergenza devono valutare il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.
Obblighi della Commissione europea e riesami futuri
Entro il 30 giugno 2024 la Commissione deve avviare una valutazione sugli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze, per eventuali orientamenti UE. Entro il 9 aprile 2026 deve avviare una procedura di valutazione scientifica sugli interferenti endocrini e, previa consultazione del CCSS, potrà proporre modifiche legislative. Entro il 9 aprile 2029 deve valutare i valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici e, se del caso, proporre modifiche. Entro il 9 aprile 2026 deve inoltre elaborare orientamenti UE sulla sorveglianza sanitaria, compreso il monitoraggio biologico.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 aprile 2026 e informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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