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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-279/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2024. — Skarb Państwa - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. contro Z. sp.j. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach. — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafo 1 – Importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero – Disposizione del diritto nazionale che consente di respingere le domande di pagamento di tale importo forfettario in caso di ritardo non significativo o di credito esiguo – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione. — Causa C-279/23

Giurisprudenza europea62023CJ0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 in senso rigoroso e automatico: l’importo forfettario minimo di 40 EUR per le spese di recupero è dovuto per ogni ritardo di pagamento rientrante nella direttiva. Non è consentito introdurre eccezioni basate sulla scarsa entità del ritardo o del credito, perché ciò svuoterebbe di effetto utile la disciplina europea contro i ritardi di pagamento. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme o, se ciò non è possibile, disapplicare la disposizione/prassi incompatibile.

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE: l’importo forfettario minimo di 40 EUR per le spese di recupero è dovuto anche per ritardi di pagamento trascurabili o crediti di modesto importo, senza eccezioni di diritto nazionale basate sulla scarsa rilevanza del ritardo o dell’ammontare del credito.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE osti a una disciplina o prassi nazionale che consenta al giudice di respingere la domanda di pagamento dell’importo forfettario minimo per le spese di recupero quando il ritardo del debitore è lieve o l’importo del credito è esiguo.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE impone il diritto del creditore all’importo forfettario minimo di 40 EUR ogni volta che maturano gli interessi di mora in una transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia breve o il credito sia di esiguo importo; ne consegue che è incompatibile con tale disposizione una prassi nazionale che respinga le domande di pagamento per la sola modestia del ritardo o dell’importo dovuto. Il giudice nazionale deve, se necessario, disapplicare la regola interna incompatibile per garantire l’effettività della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 3 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 4 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 7 direttiva 2011/7/UE
  • Considerando 12 direttiva 2011/7/UE
  • Considerando 17 direttiva 2011/7/UE
  • Considerando 19 direttiva 2011/7/UE

Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE: importo forfettario minimo per le spese di recupero

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach, ha chiarito la portata del diritto del creditore all’importo forfettario minimo di 40 EUR previsto dalla direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia riguardava una prassi giurisprudenziale polacca che escludeva tale importo in caso di ritardi modesti o crediti di scarso valore.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, un ufficio pubblico polacco aveva prestato servizi di taratura di strumenti di misura a favore di Z. sp.j.; la società aveva pagato con ritardo due fatture di importo contenuto. Il creditore aveva chiesto il pagamento di 80 EUR, corrispondenti al doppio dell’importo forfettario nazionale previsto per le spese di recupero, oltre agli interessi. Il giudice del rinvio osservava che la giurisprudenza nazionale respingeva abitualmente tali domande quando il ritardo era trascurabile o il credito era esiguo, facendo leva sull’articolo 5 del codice civile polacco.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della direttiva 2011/7/UE, nonché i considerando 12, 17 e 19. In particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, riconosce al creditore, quando maturano gli interessi di mora, il diritto a un importo forfettario minimo di 40 EUR;
  • l’articolo 6, paragrafo 2, precisa che tale importo è esigibile automaticamente e costituisce un risarcimento dei costi di recupero sostenuti;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, presume gravemente iniqua una clausola o prassi che escluda il risarcimento delle spese di recupero.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 6, paragrafo 1, osti a una disciplina/prassi che consenta di rigettare la domanda di importo forfettario quando il ritardo del debitore è poco rilevante oppure quando il credito ritardato è di importo modesto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la nozione di "ritardo di pagamento" coincide con ogni pagamento non effettuato entro il termine contrattuale o legale e si valuta per ciascuna transazione commerciale singolarmente. Di conseguenza, una volta maturati gli interessi di mora ai sensi degli articoli 3 o 4 della direttiva, il diritto all’importo forfettario di 40 EUR nasce automaticamente.

Sul piano letterale e sistematico, il testo dell’articolo 6 non contiene alcuna eccezione collegata alla durata del ritardo o all’ammontare del credito. Sul piano teleologico, la direttiva mira sia a disincentivare i ritardi di pagamento sia a compensare il creditore per i costi amministrativi e interni connessi al recupero; ammettere un’esclusione per ritardi minimi o crediti bassi priverebbe la disposizione del suo effetto utile.

La Corte respinge anche il richiamo al diritto nazionale, ricordando che il giudice interno deve interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva e, se necessario, disapplicare la norma/prassi incompatibile, anche quando essa sia sostenuta da una giurisprudenza consolidata.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere le domande volte ad ottenere l’importo forfettario minimo per le spese di recupero solo perché il ritardo del debitore è trascurabile o il credito è esiguo. Il diritto al forfait minimo sorge dunque in modo automatico in ogni caso in cui siano dovuti gli interessi di mora nelle transazioni commerciali disciplinate dalla direttiva.

Principio di diritto

Il forfait minimo di 40 EUR previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 è dovuto per ogni singolo ritardo di pagamento rientrante nella direttiva, senza eccezioni per la modesta entità del ritardo o del credito, e il giudice nazionale deve garantire l’effettività di tale diritto anche disapplicando la prassi interna contraria.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamento nelle transazioni commercialirisarcimento delle spese di recuperointerpretazione conformerapporti tra diritto dell’unione e diritto nazionale

Testo integrale

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