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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14352/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 01/10/2024 che, accogliendo la sua istanza di riconoscimento del vincolo di continuazione tra due sentenze irrevocabili, rideterminava la pena complessiva in 16 anni e 8 mesi di reclusione. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 671 c.p.p., per un presunto errore di calcolo nella determinazione della pena finale (sostenendo che la pena complessiva avrebbe dovuto essere di 13 anni invece che 16 anni e 8 mesi); 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena per il reato continuato, deducendo che il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato nell'estorsione (capo 14-septies della sentenza sub 2), punita con 6 anni e ridotta per il rito abbreviato, e non nell'associazione mafiosa (sentenza sub 1), con particolare riferimento al ruolo relativo del ricorrente e all'applicazione degli aumenti per i reati-satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e seguito i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 7029/2023, Giampà) secondo cui, ai fini dell'individuazione della 'violazione più grave' nell'ambito della continuazione in sede esecutiva, va considerata la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo (comprensiva delle riduzioni per il rito abbreviato). Applicando tale principio, la Corte d'appello ha correttamente individuato come pena più grave quella di 8 anni per l'associazione mafiosa (sentenza sub 1), logicamente superiore alla pena di 6 anni (ridotta) relativa all'estorsione indicata nella sentenza sub 2. La Corte ha ritenuto infondate le censure difensive, ha escluso errori di calcolo o di motivazione determinanti e ha considerato generiche e non utilizzabili le doglianze sulle frazioni di aumento per i reati-satellite. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un errore nel calcolo della pena complessiva; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura nei termini prospettati.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'individuazione della 'violazione più grave' nella continuazione in sede esecutiva; interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità nel senso che va considerata la pena concretamente inflitta nel dispositivo della sentenza.

  • Sez. U., n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)

    Decisione delle Sezioni Unite che stabilisce definitivamente che, ai fini del calcolo della continuazione in sede esecutiva, la 'pena più grave' è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo, comprensiva della riduzione per il rito abbreviato se applicata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al reato di associazione di tipo mafioso, la cui pena (8 anni nella sentenza sub 1) è stata ritenuta la più grave ai fini della continuazione.

  • art. 442 cod. proc. pen. (richiamato nelle Sezioni Unite)

    Norma sulle diminuzioni di pena per il rito abbreviato; le Sezioni Unite hanno precisato che per individuare la pena più grave va tenuto conto della pena così ridotta.

  • Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024

    Richiamata in ordine allo 'scorporo' tra reati unificati e agli effetti della continuazione in sede esecutiva; la Corte d'appello ha operato correttamente lo scorporo e l'unificazione ai fini della riedeterminazione della pena.

Massime di principio

  • Nella valutazione della continuazione in sede esecutiva, la 'violazione più grave' deve essere identificata con la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo della sentenza, comprensiva di eventuali riduzioni (es. rito abbreviato).
  • Le riduzioni applicate in sede di cognizione (come quella per il rito abbreviato) incidono sulla determinazione della pena più grave ai fini della continuazione e vanno considerate anche in sede esecutiva.
  • Le censure generiche sulla quantificazione delle frazioni di aumento per reati-satellite sono difficilmente recepibili in Cassazione: il ricorrente deve indicare concretamente gli errori di calcolo o la violazione normativa specifica.
  • Per contestare il calcolo complessivo della pena è necessario dimostrare un errore aritmetico o una errata applicazione delle regole di aggregazione/continuazione; mere affermazioni inconcrete non sono sufficienti.
  • Il ruolo processuale attribuito al condannato (apicale o partecipe) nella singola sentenza incide sulla pena inflitta in quella sede, ma in sede esecutiva si valuta la pena effettivamente inflitta per individuare la prevalente ai fini della continuazione, non la qualificazione soggettiva astratta.

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