Cassazione Civile, Ordinanza n. 41387/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di partecipazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la definizione, in altro giudizio, dell'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società avesse effetti riflessi necessari anche sul reddito del socio, pur non essendo quella sentenza ancora passata in giudicato. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR ha applicato il principio dell'efficacia riflessa del giudicato a una decisione non definitiva; con il secondo denuncia la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 1 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudizio del socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio riguardante la società.
La decisione
La Corte rileva preliminarmente che il processo relativo alla società si è estinto per mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza di merito, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento societario. Nel merito, però, afferma che la CTR ha errato sia nell'attribuire efficacia vincolante a una sentenza non ancora passata in giudicato, sia nel non sospendere il giudizio del socio in attesa della definizione di quello della società. La Corte richiama il principio secondo cui, nei casi di accertamento di maggior reddito della società e del socio in società a ristretta base, il giudizio sul socio va sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società, che costituisce antecedente logico-giuridico del primo. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato spiega efficacia vincolante solo nei limiti della cosa giudicata; una sentenza non definitiva non può essere utilizzata come presupposto per annullare automaticamente l'accertamento emesso nei confronti del socio.
art. 295 c.p.c.
Nel giudizio tributario va disposta la sospensione necessaria quando la decisione dipende dall'esito di un altro giudizio relativo al presupposto societario.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Le norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 295 c.p.c., si applicano al processo tributario in quanto compatibili.
art. 393 c.p.c.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza comporta l'estinzione dell'intero processo.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione è rilevabile anche d'ufficio.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
La disciplina del rinvio nel processo tributario comporta che l'omessa riassunzione estingua il procedimento con effetti sulla definitività dell'atto impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente deduce la violazione di legge sostanziale per erronea applicazione del principio del giudicato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deduce un vizio processuale per mancata sospensione necessaria del giudizio.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi a società di capitali a ristretta base partecipativa e ai singoli soci, quando la pretesa verso il socio dipende dall'accertamento del maggior reddito societario, il giudizio sul socio deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società.
- L'efficacia riflessa del giudicato può essere invocata solo se la sentenza presupposta è passata in giudicato; una decisione ancora sub iudice non può costituire base definitiva per eliminare l'atto impositivo emesso verso il socio.
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione del processo ed è rilevabile d'ufficio, con conseguente definitività dell'atto impugnato.
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