Ordinanza n. 7505/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone prot. U.0003048.10.02.2026 del 10.02.2026, notificata in pari data, con cui l’Amministrazione ha palesato le ragioni della riduzione dei posti disponibili per la classe di concorso A041 presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri, individuandole nel Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025 di “commutazione del posto”; - del Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025, con cui e stato disposto di assegnare uno dei posti disponibili per la c.d.c. A041 presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri a favore dell’I.I.S. di Ceccano per la stabilizzazione del docente Larenza Ivan Giuseppe, vincitore della precedente procedura concorsuale D.D.G. 2575/2023, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente; - dell’Avviso dell’USR Lazio prot. n. 58852 dell’11.07.2025 e relativi allegati, nella parte in cui, per la provincia di Frosinone, c.d.c. A041, indica n. 2 posti disponibili presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri, anzichè n. 3; - del provvedimento dell’USR Lazio del 16.07.2025, con cui al ricorrente è stata assegnata la provincia di Roma anzichè quella di Frosinone, indicata come prima preferenza, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente; - del provvedimento dell’USR Lazio del 18.07.2025, con cui al ricorrente e stata assegnata la sede di servizio RMIS051001 – BRASCHI-QUARENGHI del comune di Subiaco (RM), nella parte lesiva degli interessi del ricorrente; - del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente presso la sede di Subiaco, in quanto atto consequenziale; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la graduatoria finale del concorso D.D.G. n. 3059/2024 per la c.d.c. A041, nella parte in cui non ha consentito l’assegnazione del ricorrente alla sede di Alatri, e tutti gli atti relativi alla gestione delle procedure di mobilità e immissione in ruolo per l’a.s. 2025/2026 che hanno condotto alla illegittima contrazione dei posti disponibili. e per il conseguente accertamento e declaratoria - del diritto del ricorrente, Sig. Richard Stirpe, ad essere assegnato, in virtù della sua posizione in graduatoria (n. 26) e delle preferenze espresse, ad una delle tre cattedre originariamente vacanti e disponibili per la classe di concorso A041 presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri (FR); - del conseguente diritto al trasferimento presso il predetto Istituto, con riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, come se l’assegnazione fosse avvenuta correttamente sin dall’origine; e per la condanna dell’Amministrazione resistente ad adottare tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la legittimità dell’azione amministrativa, disponendo l’assegnazione del ricorrente presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riduzione dei posti disponibili per la classe di concorso A041 presso un istituto scolastico di Alatri e conseguenti provvedimenti di assegnazione della provincia e della sede di servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva esplicitato la riduzione da tre a due dei posti disponibili per la classe di concorso A041 presso l’I.I.S. “S. Pertini” di Alatri, il decreto con cui uno dei posti era stato destinato alla stabilizzazione di altro docente, l’avviso relativo ai posti disponibili, i successivi provvedimenti di assegnazione della provincia di Roma e della sede di Subiaco, nonché il contratto individuale di lavoro e gli ulteriori atti connessi. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’assegnazione a una delle cattedre originariamente vacanti presso l’istituto di Alatri, il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 e la condanna dell’amministrazione all’adozione dei provvedimenti necessari. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto che in camera di consiglio erano state prospettate questioni di possibile inammissibilità e irricevibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure, riservando ogni decisione anche sulle possibili questioni di inammissibilità e irricevibilità. Ha ritenuto applicabile il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, in ragione della ritenuta riconducibilità della controversia a una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. Ha quindi disposto la conversione del rito e fissato una nuova camera di consiglio per l’8 luglio 2026, in termini compatibili con il rispetto delle scadenze PNRR. Ha inoltre ordinato la notificazione del ricorso al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualificati come parti necessarie ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. Considerato l’elevato numero dei soggetti interessati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, secondo i termini e le modalità richiamati nell’ordinanza n. 836 del 2019. Il ricorrente è stato onerato della notifica alle amministrazioni indicate entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e del deposito della prova entro i successivi cinque giorni.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
La disposizione è individuata dal TAR come fonte del rito speciale applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; il comma 4 fonda inoltre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni indicate nell’ordinanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alle questioni di possibile inammissibilità e irricevibilità prospettate in camera di consiglio, sulle quali il TAR si riserva di decidere.
Massime di principio
- Quando il giudice ritiene che una controversia rientri nell’ambito applicativo del rito speciale previsto per le procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, può disporre la conversione del rito e fissare la prosecuzione del giudizio in una data compatibile con i termini stabiliti dalla disciplina PNRR.
- Nel rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere considerati parti necessarie, con conseguente ordine di notificazione del ricorso nei loro confronti.
- Quando il numero dei soggetti potenzialmente controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, stabilendo termini e modalità per l’adempimento.
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