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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento a. della nota prot. n. ASPI/RM/2026/0009091/EU del 20.04.2026, con la quale ASPI ha solo parzialmente accolto l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 30.03.2026 al fine di acquisire tutta la documentazione inerente l’esecuzione dell’appalto di “Lavori di consolidamento della frana sul Viadotto Veilino al Km 4+751 ubicati nell’Autostrada A12 Genova-Sestri Levante” Codice APPALTO: n. 0081/A12-GE-SL - COMMESSA n. 042.43450 - CONTRATTO: Rep. n° 20412 del 21/04/2010 ad essa affidato, in uno alla nota pec di trasmissione; b. della nota prot. n. ASPI/RM/2026/0010976/EU 13/05/2026 con la quale ASPI, in riscontro a richiesta di integrazione documentale dell’11.05.2026, ha trasmesso ulteriore documentazione oggetto di istanza, permanendo tuttavia l’incompletezza dell’ostensione, in uno alla nota pec di trasmissione; c. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; e per l’accertamento del diritto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. del ricorrente ad ottenere l’ostensione integrale della documentazione richiesta con istanza di accesso del 30.03.2026 e con richiesta dell’11.05.2026 nonché circa l’effettiva esistenza del documento denominato ‘Modulo riunione 27’ e, in caso positivo, la relativa ostensione integrale ovvero, in caso negativo, la formale attestazione della sua inesistenza.

Giustizia amministrativa202600555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Parziale accoglimento delle istanze di accesso del 30 marzo e dell’11 maggio 2026 alla documentazione sull’esecuzione dell’appalto per i lavori di consolidamento della frana sul Viadotto Veilino, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società appaltatrice, anche quale capogruppo dell’ATI, aveva chiesto l’ostensione integrale della documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto, concluso con contratto del 21 aprile 2010, i cui lavori erano stati consegnati il 23 giugno 2010 e ultimati l’8 gennaio 2018. L’ATI aveva iscritto riserve nei registri di contabilità dei SAL dal n. 1 al n. 25 e intendeva ricostruire le vicende esecutive anche in vista della tutela dei propri diritti e interessi, inclusa quella risarcitoria. ASPI aveva trasmesso solo parte dei documenti richiesti con l’istanza del 30 marzo 2026 e con quella integrativa dell’11 maggio 2026. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, lesione dei principi di trasparenza, buon andamento e pienezza del diritto di difesa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, incompletezza e illogicità. ASPI ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Liguria in favore del TAR Lazio, ha contestato ammissibilità e fondatezza della domanda sostenendo che i documenti fossero già stati ostesi, inesistenti o non disponibili, e ha invocato la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. In materia di accesso, la competenza si individua in base al luogo in cui la vicenda amministrativa cui si riferiscono i documenti produce effetti diretti; nel caso concreto la documentazione riguardava esclusivamente lavori realizzati nella circoscrizione ligure, sicché era competente il TAR Liguria, nonostante la sede di ASPI a Roma. Nel merito, la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la pretesa dopo che ASPI aveva depositato in giudizio i documenti disponibili e dichiarato l’inesistenza o indisponibilità degli altri. Il TAR ha quindi dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per i documenti prodotti in corso di causa e improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda relativa ai documenti non ostesi e dichiarati inesistenti o indisponibili. Ha condannato ASPI alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in ragione della tardiva ostensione.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Con specifico riferimento alle controversie sull’accesso, il Collegio ritiene che, come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 20 febbraio 2026, n. 1391; T.A.R. Campania, Napoli, II, 29 dicembre 2025, n. 8456), la competenza territoriale vada individuata in relazione al luogo in cui la vicenda amministrativa cui si riferiscono i documenti richiesti produce i propri effetti diretti; pertanto, quando la documentazione è riferibile esclusivamente ad uno specifico ambito territoriale, la competenza appartiene al TAR di tale territorio, a prescindere dalla sede dell’amministrazione che ha adottato il diniego sull’istanza.

    Per le controversie sull’accesso, il criterio degli effetti diretti determina la competenza territoriale quando i documenti richiesti attengono esclusivamente a una vicenda amministrativa localizzata: è competente il TAR del luogo in cui quella vicenda produce i propri effetti, indipendentemente dalla sede dell’amministrazione che ha adottato il diniego.

  • art. 116 c.p.a.

    Pertanto, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che l’Amministrazione ha, in pendenza della lite, versato in atti parte dei documenti oggetto delle istanze ostensive.

    Nel giudizio di accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alla documentazione così ostesa; per i documenti non ostesi ma dichiarati inesistenti o indisponibili, se il ricorrente prende atto di tale situazione e dichiara cessato il proprio interesse, il ricorso è improcedibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di accesso, la competenza territoriale va individuata con riguardo al luogo in cui la vicenda amministrativa cui si riferiscono i documenti produce effetti diretti. Se la documentazione concerne esclusivamente un’attività localizzata nella circoscrizione di un TAR, è competente quel TAR anche quando l’amministrazione che ha adottato il diniego ha sede altrove.
  • Nel giudizio di accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti ostesi. Se, per gli ulteriori documenti, l’amministrazione ne dichiara l’inesistenza o l’indisponibilità e il ricorrente prende atto di tale circostanza dichiarando cessato il proprio interesse, la relativa domanda diviene improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleCompetenzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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