Cassazione Civile, Ordinanza n. 32715/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da una lavoratrice che aveva intrattenuto con il Ministero dell'Interno una lunga successione di contratti a termine senza soluzione di continuità dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, adita dal Ministero, ha riformato la decisione e respinto la pretesa risarcitoria, rilevando che la lavoratrice era stata poi stabilizzata ed immessa nei ruoli dell'amministrazione con decreto del 29 dicembre 2017 e contratto a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 4, comma 9-ter, del d.l. 101/2013, della disciplina delle stabilizzazioni nel pubblico impiego e della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che la stabilizzazione non è misura preventiva né risarcitoria, non equivale alla conversione e non esclude il diritto al c.d. danno comunitario. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche nei casi di successiva stabilizzazione e fuori dal settore scolastico, il danno comunitario dovrebbe comunque essere liquidato, al più incidendo sulla quantificazione. Ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la Corte d'appello aveva deciso in conformità al principio già espresso da Cass. n. 16336/2017 e poi confermato dalla giurisprudenza eurounitaria. La Suprema Corte ha ribadito che la stabilizzazione del lavoratore a termine nel pubblico impiego è misura equivalente alla conversione e, in quanto tale, è sufficiente ad assicurare il rispetto della clausola 5 dell'Accordo quadro; non è quindi dovuto automaticamente un ulteriore risarcimento del danno in assenza di allegazione e prova di pregiudizi diversi e ulteriori rispetto al bene della vita già conseguito. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, osservando che la Corte di giustizia si è già pronunciata sui principi applicabili, validi in via generale per il pubblico impiego. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la complessità della questione; è stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 165/2001
La disciplina è richiamata come parametro della pretesa risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, ma non impedisce che la stabilizzazione valga quale misura satisfattiva equivalente alla conversione.
art. 4, comma 9-ter, d.l. 101/2013
È richiamato come base normativa della procedura di stabilizzazione intervenuta nel caso concreto.
art. 1, commi 519 e 521, L. 296/2006
Richiamati dalla ricorrente come norme sulle stabilizzazioni nel pubblico impiego; la Corte le considera nel contesto dell'orientamento già consolidato sulla efficacia satisfattiva della stabilizzazione.
L. 13 luglio 2015 n. 107
Richiamata dalla ricorrente nel quadro delle norme sulle stabilizzazioni e sul lavoro a termine nel settore pubblico.
clausola 5 dell'Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte afferma che non impone, in caso di abuso di contratti a termine, un diritto al risarcimento ulteriore che si aggiunga alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato; la stabilizzazione può soddisfare l'esigenza di tutela prevista dalla clausola.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
È richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate a sostegno della domanda risarcitoria.
art. 10 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del rinvio al diritto dell'Unione e alla disciplina dell'abuso del termine.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di conformità al diritto dell'Unione europea.
art. 8 L. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 14 disposizioni sulla legge in generale
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è già stata chiarita dalla Corte di giustizia con principi generali applicabili anche al caso di specie.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla memoria depositata; la memoria non può integrare i motivi di ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, la successiva stabilizzazione del lavoratore assunto a termine può costituire misura equivalente alla conversione del rapporto e, in quanto tale, può essere sufficiente a soddisfare la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
- Quando la tutela apprestata dall'ordinamento interno è già equivalente alla conversione e idonea a rimediare all'abuso, non sussiste un automatismo risarcitorio: il lavoratore che chieda un danno ulteriore deve allegare e provare specifici pregiudizi diversi dal bene della vita già conseguito.
- Il principio elaborato dalle Sezioni Unite sul c.d. danno comunitario non opera in modo generalizzato, ma nei casi in cui sia necessario adattare la disciplina interna alla violazione del diritto dell'Unione; se la misura interna è già conforme ed equivalente, torna applicabile la regola ordinaria dell'onere di allegazione e prova del danno.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta con principi generali dalla giurisprudenza eurounitaria, applicabili anche a fattispecie non identiche ma omogenee.
- Nel giudizio di cassazione le questioni nuove, implicanti accertamenti di fatto, non possono essere introdotte per la prima volta in memoria; la memoria ex art. 380-bis c.p.c. serve solo a illustrare i motivi già dedotti e non a integrarli.
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