Cassazione Civile, Ordinanza n. 19997/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa tributaria in materia di imposta di successione, originata dalla rettifica del valore di partecipazioni sociali comprese nell'asse ereditario e dalla successiva emissione di cartelle esattoriali nei confronti degli eredi. La contribuente aveva impugnato la cartella a lei notificata, ma la sentenza della CTR Lombardia n. 875/2020 aveva confermato la pretesa dell'Ufficio ritenendo che il giudicato favorevole all'Amministrazione formatosi con la sentenza di cassazione n. 12283/2007 precludesse alla ricorrente di invocare il diverso esito favorevole ottenuto da un altro coerede. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata decisione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia ex art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 1306 c.c. per il mancato estendersi alla ricorrente del giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 112 c.p.c. per errata interpretazione del giudicato del 2007, che secondo la ricorrente avrebbe riguardato solo la questione dell'avviamento; 4) omessa pronuncia sulla dedotta tardività della notifica della cartella; 5) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata valutazione dell'abuso del diritto da parte dell'Ufficio. In memoria, la ricorrente ha poi invocato l'art. 1304 c.c. sostenendo di poter profittare della transazione intervenuta tra l'Agenzia e un altro coerede, transazione che coinvolgeva l'intero debito e che, secondo la tesi difensiva, aveva fatto rivivere gli effetti della definizione agevolata della lite. L'Agenzia, da parte sua, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che l'intervenuta transazione tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori solidali, riguardante l'intero debito, fosse idonea a spiegare effetti anche nei confronti della ricorrente che aveva dichiarato di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c. La sopravvenuta composizione della lite ha fatto venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti e il relativo interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del contenuto della transazione. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per i motivi di omessa pronuncia; la Corte non si pronuncia nel merito dei motivi perché la lite viene dichiarata estinta per sopravvenuta transazione.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi.
art. 1306 c.c.
Dedotto dalla ricorrente per sostenere l'estensione del giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale.
art. 2909 c.c.
Richiamato per la portata del giudicato esterno e la sua interpretazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato formale.
art. 1304 c.c.
La Corte afferma che la transazione intervenuta tra creditore e uno dei condebitori solidali, se riguardante l'intero debito e se il condebitore estraneo dichiara di volerne profittare, produce effetti anche nei suoi confronti.
art. 1300 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte precisa che, in caso di transazione novativa, non si applica la disciplina richiamata dagli artt. 1300 e 1372 c.c., ma solo l'art. 1304 c.c.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla efficacia del negozio transattivo; la Corte esclude che, in una transazione novativa, la disciplina negoziale si estenda ai condebitori estranei se non nei limiti dell'art. 1304 c.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene definita transattivamente tra il creditore e uno dei condebitori solidali, il giudice deve verificare se la composizione sopravvenuta elimini ogni contrasto sull'intero oggetto della controversia, anche nei confronti del coobbligato rimasto estraneo alla transazione.
- In presenza di transazione che riguardi l'intero debito, il condebitore solidale estraneo può profittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c. se manifesta in modo espresso la volontà di avvalersene; tale facoltà è esercitabile anche nel corso del processo.
- La transazione novativa non si identifica con la novazione in senso tecnico e, nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato, opera nei soli effetti vantaggiosi, non in quelli pregiudizievoli.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, per effetto di una sopravvenuta composizione della lite, sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla decisione di merito.
- La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando la decisione della Cassazione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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