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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-381/22

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2026. — Japan Airlines Co. Ltd v European Commission. — Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision of the European Commission finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the Agreement on the European Economic Area and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Coordination of elements of the price of airfreight services (fuel surcharge, security surcharge and refusal to pay commission on surcharges) – Inbound freight services – Territorial jurisdiction of the Commission – Qualified effects – Requirement of substantiality – Requirement of immediacy – Single and continuous infringement. — Case C-381/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’appello di Japan Airlines contro la sentenza del Tribunale nel caso Airfreight. Ha confermato che la Commissione poteva fondare la propria giurisdizione su condotte di inbound freight services mediante il test degli effetti qualificati, distinto dal test dell’implementazione. Le censure sull’errata applicazione dei criteri di prevedibilità, sostanzialità e immediatezza sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate. È stata così confermata la sostanza della decisione antitrust della Commissione e la condanna alle spese.

Ricorso in materia antitrust sul mercato del trasporto aereo merci: legittimità della giurisdizione territoriale della Commissione, fondata sul test dei qualified effects, nei confronti di condotte relative a inbound freight services e su cartello unico e continuato.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel riconoscere che la Commissione poteva applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE a condotte relative a servizi di trasporto aereo merci in entrata (inbound) mediante il test degli effetti qualificati; se tale test sia alternativo al test dell’implementazione; se la Commissione abbia correttamente valutato prevedibilità, sostanzialità e immediatezza degli effetti; e se, nell’ambito di un’infrazione unica e continuata, fosse sufficiente considerare anche gli effetti del cartello nel suo complesso per fondare la giurisdizione.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, ai fini dell’applicazione extraterritoriale dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE a condotte poste in essere fuori dal territorio dell’Unione o del SEE, il test degli effetti qualificati costituisce una base autonoma e alternativa rispetto al test dell’implementazione. La Commissione può quindi fondare la propria giurisdizione su effetti prevedibili, sostanziali e immediati nel mercato dell’Unione/SEE anche quando la condotta sia qualificata, sul piano sostanziale, come restrizione per oggetto; inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure dirette a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale e ha respinto l’argomento secondo cui l’infrazione unica e continuata non potrebbe giustificare l’estensione della giurisdizione, confermando così il rigetto del ricorso e le ammende irrogate.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CEE) n. 3975/87
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regole di procedura della Corte di giustizia, articoli 138 e 184
  • Orientamenti sulle ammende del 2006

Cartello nel mercato del trasporto aereo merci e giurisdizione extraterritoriale della Commissione

Si tratta di un ricorso per cassazione proposto da Japan Airlines Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale che aveva solo in parte annullato la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – Airfreight. La controversia riguarda la possibilità per la Commissione di applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE a condotte relative a servizi di trasporto aereo merci in entrata da paesi terzi verso il SEE.

Contesto fattuale e amministrativo

La Commissione aveva accertato un cartello mondiale nel mercato del trasporto aereo merci fondato su coordinamento di tre elementi del prezzo:

  • fuel surcharge,
  • security surcharge,
  • refusals to pay commission on surcharges.

Secondo la decisione del 2017, gli operatori partecipanti avevano realizzato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo. Per Japan Airlines la Commissione aveva fissato la durata dell’infrazione dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006 e irrogato una multa di EUR 35 700 000.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • l’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
  • l’articolo 11 di tale accordo;
  • il regolamento (CE) n. 1/2003;
  • il regolamento (CEE) n. 3975/87;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
  • gli articoli 256 TFUE e 58 dello Statuto, per i limiti del sindacato in appello;
  • le regole di procedura della Corte, in particolare gli articoli 138 e 184, in tema di spese.

Primo motivo di appello: implementazione test e qualified effects test

Japan Airlines sosteneva che il Tribunale avesse errato nel considerare l’implementazione test e il qualified effects test come criteri alternativi. Secondo la ricorrente, il primo deriverebbe dal diritto dell’Unione e non dal diritto internazionale pubblico, sicché la giurisdizione della Commissione non potrebbe essere estesa sulla sola base degli effetti qualificati.

La Corte ha respinto tale impostazione, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Intel v Commissione. Ha ribadito che:

  • il test dell’implementazione e il test degli effetti qualificati sono alternativi;
  • uno solo dei due è sufficiente, da solo, a fondare la giurisdizione della Commissione sotto il profilo del diritto internazionale pubblico;
  • la Commissione può quindi agire anche per condotte adottate fuori dall’Unione se queste producono effetti prevedibili, sostanziali e immediati sul mercato interno o nel SEE.

Ne consegue che il Tribunale non aveva commesso errore nel non esaminare ulteriormente la censura relativa al test dell’implementazione una volta ritenuto integrato il test degli effetti qualificati.

Secondo motivo di appello: applicazione del qualified effects test

Japan Airlines ha poi contestato la concreta applicazione del test, deducendo tre ordini di errori: uso improprio della qualificazione come restrizione per oggetto, sostituzione della motivazione della Commissione da parte del Tribunale e erronea valutazione dei requisiti di prevedibilità, sostanzialità e immediatezza.

La Corte ha chiarito che il test degli effetti qualificati è distinto dalla qualificazione sostanziale della condotta come restrizione per oggetto o per effetto. Il fatto che la Commissione abbia qualificato il cartello come restrizione per oggetto non la esime, in linea di principio, dal dover verificare gli effetti qualificati ai fini della propria giurisdizione; ma il Tribunale non aveva affermato il contrario. Si era limitato a respingere l’argomento della ricorrente e a spiegare il ragionamento già contenuto nella decisione della Commissione.

Quanto alla pretesa sostituzione della motivazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse semplicemente illustrato e sviluppato elementi già presenti nella decisione impugnata, in particolare nel primo periodo del considerando 1045, senza sostituire una propria motivazione a quella della Commissione. Pertanto non vi è stata violazione dei diritti della difesa.

Prevedibilità, sostanzialità e immediatezza degli effetti

La Corte ha poi esaminato le censure relative ai tre requisiti del qualified effects test.

Sulla prevedibilità, ha osservato che il Tribunale aveva ragionevolmente ritenuto prevedibile che il coordinamento dei surcharge e la refusal to pay commission comportassero un aumento del prezzo totale dei servizi di trasporto aereo merci in entrata nel SEE, con possibile trasferimento dei costi a valle. Non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché il Tribunale aveva prima accertato gli elementi positivi sulla base della decisione della Commissione e solo dopo aveva rilevato l’assenza di prova contraria da parte di Japan Airlines.

Sulla sostanzialità, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una nuova valutazione dei fatti. Il Tribunale aveva infatti valutato elementi fattuali quali durata, ambito e natura dell’infrazione, peso delle surcharge sul prezzo e quota di mercato complessiva dei partecipanti.

Sull’immediatezza, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’intervento di terzi interromperebbe necessariamente il nesso causale. Il Tribunale aveva invece ritenuto che l’intervento di operatori intermedi non escluda l’immediatezza quando esso derivi dal normale funzionamento del mercato e sia oggettivamente riconducibile al cartello.

Ininfluenza delle censure sul cartello unico e continuato

Japan Airlines sosteneva inoltre che, ai fini della giurisdizione, ogni segmento dell’infrazione unica e continuata dovesse di per sé rientrare nell’ambito dell’articolo 101 TFUE e che il riferimento agli effetti del cartello nel suo complesso consentisse una indebita estensione della competenza della Commissione.

La Corte ha dichiarato questa parte del motivo inefficace, poiché il Tribunale aveva già affermato, in via principale, che il qualified effects test era soddisfatto con riferimento alla condotta inbound considerata isolatamente. Le ulteriori considerazioni sul cartello complessivo erano state svolte solo per completezza e, secondo giurisprudenza costante, non possono fondare l’annullamento.

Esito del giudizio di legittimità

La Corte ha quindi respinto integralmente l’appello. Ha confermato la sentenza del Tribunale e, di conseguenza, la decisione della Commissione nella parte in cui accertava l’infrazione e la giurisdizione rispetto ai servizi di inbound freight. Japan Airlines è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • il qualified effects test e il test dell’implementazione sono basi alternative di giurisdizione extraterritoriale;
  • il test degli effetti qualificati non richiede la prova degli effetti reali quando la condotta è già qualificata come restrizione per oggetto, purché siano dimostrati effetti prevedibili, sostanziali e immediati;
  • la Corte di giustizia, in sede di impugnazione, non può riesaminare liberamente l’apprezzamento dei fatti compiuto dal Tribunale;
  • le censure rivolte a motivazioni meramente ad abundantiam sono inefficaci.

Come è indicizzato

Materiediritto della concorrenzagiurisdizione territoriale dell'unione europeatrasporto aereocartelliammende antitrust

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