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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Treviso in data 24 ottobre 2025 con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015

Giustizia amministrativa202502605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza disposta per la ritenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 24 ottobre 2025, deducendo l’illegittimità della revoca delle misure di accoglienza. Ha sostenuto che i mezzi sufficienti di sussistenza, pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, devono essere stabili o duraturi, riferiti a un arco temporale minimo di un anno e attuali rispetto alla situazione dello straniero, in coerenza con l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE. In concreto, il rapporto di lavoro a tempo determinato considerato dall’Amministrazione era cessato il 30 ottobre 2025; inoltre, la Prefettura aveva considerato soltanto un periodo di otto mesi e si era basata sui dati della banca dati Unilav, che indicano il reddito previsto in relazione alla tipologia contrattuale, non necessariamente le somme effettivamente percepite.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha adottato il 9 gennaio 2026 un atto denominato revoca, qualificato dal TAR come annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, ripristinando le misure di accoglienza. Poiché l’atto contestato è stato ritirato e la situazione è stata ripristinata, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione dei compensi del difensore è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, quando ricorrono le condizioni previste.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’annullamento o il ritiro dell’atto impugnato determina il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.

  • art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE

    occupazione per un «ragionevole lasso di tempo»

    È richiamato dal ricorrente quale parametro per sostenere che i mezzi economici ostativi alla permanenza nell’accoglienza devono presentare carattere stabile o duraturo.

  • d.lgs. n. 142/2015

    misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015

    Disciplina il sistema delle misure di accoglienza oggetto del provvedimento prefettizio impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ritira in autotutela l’atto impugnato e ripristina integralmente la situazione giuridica del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La disponibilità di mezzi economici sufficienti può giustificare la revoca delle misure di accoglienza soltanto se, secondo la prospettazione richiamata nel giudizio, presenta carattere stabile o duraturo, è riferita a un ragionevole lasso di tempo e riflette le condizioni attuali dello straniero; il mero dato relativo a rapporti di lavoro temporanei non è di per sé sufficiente a dimostrare tale requisito.
  • I dati della banca dati Unilav relativi al reddito previsto dalla tipologia contrattuale non coincidono necessariamente con le somme concretamente percepite e, pertanto, non esonerano l’amministrazione dalla verifica effettiva dei mezzi economici disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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