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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41364/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa con ordinanza del 24/09/2021. Il ricorrente contestava: 1) la nullità dell'udienza per mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore (art.127 c.p.p.), con compromissione del diritto di difesa; 2) che la misura sarebbe divenuta efficace solo dopo la sottoscrizione del verbale (art.97 d.P.R. 30/06/2000 n.230 e art.47 l.26/07/1975 n.354) e quindi i fatti contestati (denuncia per minaccia e danneggiamento) sarebbero stati commessi prima dell'applicazione delle prescrizioni; 3) vizio di motivazione e automatismo nella revoca, dal momento che la denuncia della presunta persona offesa non sarebbe sufficiente e i riscontri probatori sarebbero parziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dal verbale dell'udienza del 17/12/2021 risultava la presenza del difensore, che aveva agito senza eccepire la lesione del diritto di difesa (remissione della querela e bonifico risarcitorio). Gli altri motivi sono stati giudicati generici, non autosufficienti e manifestamente infondati: il Tribunale di sorveglianza aveva fondato la revoca non solo sulla presunta trasgressione delle prescrizioni (la cui efficacia non viene subordinata alla mera notifica), ma anche su una manifestazione persistente di impulsi antisociali del condannato, e parte delle accuse (danneggiamento) è stata riscontrata da dichiarazioni testimoniali. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    art. 127, comma 1 e comma 5, cod. proc. pen.

    La mancata notifica dell'avviso di udienza può determinare nullità, ma la presenza del difensore all'udienza senza specifica eccezione vale a escludere la lesione del diritto di difesa e rende il motivo manifestamente infondato (accertamento fattuale del comportamento difensivo).

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 97

    art. 97, commi 3 e 4, d.P.R. 30/06/2000 n.230

    L'ordinanza censita dal ricorrente invoca la necessità di sottoscrizione del verbale per l'efficacia di alcune prescrizioni, ma la Corte osserva che la valutazione della compatibilità del comportamento dell'affidato con la prosecuzione della misura non dipende esclusivamente dalla formale notifica o dalla concreta applicazione delle prescrizioni.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    art. 47, comma 6, l. 26/07/1975 n.354

    Richiamata dalla difesa per sostenere che le prescrizioni decorrono solo dopo la sottoscrizione del verbale; la Corte però ritiene che la revoca possa fondarsi anche su elementi di persistenza di impulsi antisociali e non richiede automatismi fondati sulla mera cronologia delle notifiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa, ha applicato tale sanzione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un avviso di udienza non determina automaticamente la nullità degli atti se il difensore era presente all'udienza e non ha eccepito la lesione del diritto di difesa: la partecipazione e la condotta del difensore possono comportare rinuncia alla eccepire.
  • La valutazione della compatibilità di un comportamento con la prosecuzione di una misura alternativa non dipende esclusivamente dalla formale efficacia delle prescrizioni (notifica o sottoscrizione del verbale): condotte antisociali manifeste e persistenti possono giustificare la revoca anche se la formale applicazione delle prescrizioni è discutibile.
  • In sede di ricorso per cassazione i motivi generici, aspecifici e non autosufficienti vengono ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: è necessario documentare e provare specificamente le violazioni dedotte.
  • La revoca di una misura alternativa non è un automatismo in presenza di una denuncia, ma può essere giustificata se sussistono riscontri probatori (es. dichiarazioni testimoniali) che confermano la condotta contestata.
  • La proposizione di ricorsi evidentemente infondati può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa.

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