Cassazione Penale, Sentenza n. 39182/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione al decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il motivo centrale è la presunta errata interpretazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002: il Tribunale aveva ritenuto che l'autocertificazione sul reddito dovesse riguardare il periodo d'imposta 2021 (ossia l'ultima annualità per la quale fosse scaduto il termine di presentazione della dichiarazione), mentre il ricorrente sosteneva che, alla data di presentazione dell'istanza (26/07/2023), fosse già maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per il 2022 e/o che la dichiarazione per il 2022 era stata effettivamente presentata (14/07/2023), per cui l'autocertificazione avrebbe dovuto portare i redditi 2022.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto applicabile un principio composito: in via generale l'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quella relativa all'annualità per la quale, al momento della presentazione dell'istanza, sia decorso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione; tuttavia, se al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione relativa all'anno precedente è già stata effettivamente presentata, deve farsi riferimento a quella. Nel caso di specie il ricorrente aveva effettivamente presentato la dichiarazione per il 2022 il 14/07/2023 e l'istanza era stata depositata il 26/07/2023: perciò il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione
La Corte interpreta la locuzione 'ultima dichiarazione' come riferibile, di regola, all'annualità per la quale sia decorso il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi al momento del deposito dell'istanza; tuttavia, se la dichiarazione per l'annualità piu' vicina e' stata comunque effettivamente presentata prima del deposito, questa va presa in considerazione.
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata quale base procedurale dell'opposizione al decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di patrocinio a spese dello Stato.
artt. 78 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati nel ragionamento sul requisito di ammissibilita' dell'istanza e sull'esigenza di ancorare la certificazione dei redditi a criteri omogenei e verificabili (termine generale individuabile tramite l'Agenzia delle Entrate).
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va indicato il reddito relativo all'ultima annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia decorso il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Se la dichiarazione relativa all'anno precedente è stata comunque effettivamente presentata prima del deposito dell'istanza, l'istanza deve fare riferimento a quella dichiarazione (anche se il termine generale non fosse ancora decorso).
- Il criterio del termine ultimo di presentazione garantisce certezza e uniformità, essendo una data determinabile astrattamente anche per i soggetti esenti dall'obbligo di dichiarazione.
- Il richiedente dovrebbe allegare o comunque poter provare l'avvenuta presentazione della dichiarazione (data e documentazione di presentazione) per evitare contestazioni procedurali.
- In caso di dubbio sulla annualità da considerare, il principio applicato invita a preferire regole omogenee e verificabili piuttosto che scelte discrezionali dell'interessato.
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