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Sentenza

Sentenza n. 3482/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4783/2024, depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9225/2024

Giustizia amministrativa202504715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4783/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto inoltre la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo verificati i presupposti formali: produzione della sentenza e dell'attestazione del passaggio in giudicato, nonché notificazione del titolo esecutivo e rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che l'inadempimento del Ministero era incontestato e che erano certi sia l'an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.500,00 complessivi. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, e la richiesta di un'ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato civile e oggetto dell'ordine di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, con rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, consente di ritenere ammissibile l'azione esecutiva.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce alcuna indicazione sull'esecuzione del titolo, e il contenuto dell'obbligazione è certo nell'an e nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato.
  • In caso di perdurante inottemperanza rispetto all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un organo amministrativo idoneo e prevedendo la facoltà di delega interna.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando, in relazione alla natura dell'obbligazione da eseguire, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la carta del docente, essendo un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione, non costituisce un corrispettivo monetario suscettibile di automatica maggiorazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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