Cassazione Civile, Ordinanza n. 01928/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La lite nasce da un giudizio possessorio avente ad oggetto l'uso di uno stradone/cancello di accesso a un terreno. Il soggetto che si afferma leso lamentava che il vicino avesse chiuso con lucchetto un cancello da tempo lasciato aperto per il passaggio, avesse eretto un muro, collocato panchine in muratura, piantato alberi ornamentali e installato una rete plastica, ostacolando così il transito. Il tribunale aveva prima disposto la reintegra e poi, in sede di merito possessorio, aveva confermato il provvedimento; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di considerare un fatto decisivo, cioè la sopravvenuta sentenza resa in un separato giudizio petitorio tra le medesime parti, con cui era stata esclusa l'esistenza di diritti reali di godimento in capo al resistente sul fondo del ricorrente. Secondo il ricorrente, tale pronuncia, negando l'usucapione della servitù di passaggio, avrebbe precluso la tutela possessoria. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il giudicato esterno sulla sentenza petitoria non era provato con la necessaria attestazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato; quindi il motivo non poteva essere accolto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudicato esterno può essere rilevato anche in cassazione, ma chi lo invoca deve provarne la formazione producendo la sentenza dell'altro giudizio munita di attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. idonea a dimostrarne l'irrevocabilità. Poiché nel caso concreto era stata depositata solo una copia della sentenza petitoria priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, il giudicato esterno non risultava provato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
il motivo dedotto non può superare il controllo di ammissibilità se il fatto decisivo invocato coincide con un giudicato esterno non adeguatamente provato
art. 372 c.p.c.
non osta alla produzione in cassazione di documenti attestanti la successiva formazione del giudicato esterno
art. 124 disp. att. c.p.c.
la sentenza invocata come giudicato esterno deve essere corredata dell'attestazione di cancelleria che ne dimostri la non impugnabilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, persino se si è formato dopo la sentenza impugnata, perché incide sulla regola del caso concreto e tutela il principio del ne bis in idem.
- La produzione della sola sentenza resa in altro giudizio non basta: chi eccepisce il giudicato esterno deve provarne la formazione mediante attestazione di cancelleria che certifichi il passaggio in giudicato.
- L'art. 372 c.p.c. non impedisce il deposito in cassazione di documenti che attestino la formazione successiva del giudicato esterno.
- In difetto di prova certa del giudicato esterno, il motivo di ricorso che su di esso si fonda è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso esame denunciato ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente prospettato quando il fatto decisivo allegato non sia documentalmente dimostrato nei termini richiesti dalla legge processuale.
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