Cassazione Civile, Ordinanza n. 34872/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario ruoli esattoriali e cartelle di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti e di esserne venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo, con conseguente eccezione di prescrizione e decadenza per tributi diversi (tra cui tassa automobilistica, IRPEF, IVA, ritenute alla fonte e TARSU). In primo grado la domanda era stata accolta solo per i crediti erariali, mentre era stata dichiarata l’inammissibilità per la TARSU per difetto di contraddittorio nei confronti del Comune. In appello, la CTR aveva rigettato i gravami dell’Agenzia delle Entrate e della concessionaria della riscossione ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle, perché effettuata solo in appello da parte rimasta contumace in primo grado, e comunque non idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello fosse consentita la produzione di documenti a sostegno di mere difese e non solo di eccezioni, e vizio motivazionale sulla ritenuta insufficienza della documentazione prodotta. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale adesivo, poi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso con ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento anche alla parte rimasta contumace in primo grado, perché il divieto dell’art. 57 riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto; perciò la documentazione sulla notifica delle cartelle e sugli atti interruttivi della prescrizione era ammissibile come mera difesa.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
consente la produzione in appello di qualsiasi documento
nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammissibile anche per la parte rimasta contumace in primo grado, quando si tratti di mera difesa e non di eccezione in senso stretto
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
il divieto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto
non preclude la produzione documentale in appello se la documentazione serve a contestare il fondamento della pretesa e non introduce nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale
artt. 370 e 371 c.p.c.
richiamati per affermare che il controricorso con ricorso incidentale dell’Agenzia era privo della funzione tipica e quindi inammissibile
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti nuovi, anche da parte del soggetto rimasto contumace in primo grado.
- Il divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992 non si estende alle mere difese, ossia alle contestazioni del fondamento fattuale o documentale della pretesa fiscale.
- La documentazione volta a dimostrare la regolare notifica di cartelle o atti interruttivi della prescrizione è, di regola, produzione difensiva ammissibile in appello e non introduce una nuova eccezione in senso stretto.
- Se un motivo di ricorso investe correttamente la questione della produzione documentale ammissibile, il motivo relativo alla sufficienza del materiale prodotto può restare assorbito.
- Il controricorso con ricorso incidentale deve rispettare la funzione tipica degli artt. 370 e 371 c.p.c.; in difetto di tale conformità può essere dichiarato inammissibile.
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