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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica e successivi atti di approvazione della graduatoria, ammissione al corso e scorrimento della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al ventesimo posto nella graduatoria dei candidati idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha impugnato il provvedimento di esclusione disposto a seguito del giudizio della Commissione medica del 22 novembre 2025, che lo aveva dichiarato non idoneo per una pregressa aritmia trattata mediante ablazione transcatetere. Sono stati impugnati anche il verbale della Commissione, gli atti sanitari e il modello contenente la motivazione del giudizio, nonché, ove occorra, le disposizioni normative e tecniche applicate dalla Commissione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato gli atti successivi di approvazione della graduatoria degli idonei, ammissione al corso di formazione e ulteriori scorrimenti, nella parte in cui gli hanno precluso la partecipazione alla procedura. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo, oltre alla sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nell'esito positivo della verificazione disposta con precedente ordinanza e depositata il 25 marzo 2026; il periculum deriva dall'imminente avvio del corso di formazione tecnico-pratica, propedeutico all'assunzione. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare e ha ammesso il ricorrente con riserva al corso. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti ammessi e utilmente collocati nella graduatoria o nei successivi provvedimenti di scorrimento, purché aventi un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente. Ha posto a carico dell'Assessorato l'obbligo di comunicare e depositare l'elenco nominativo dei controinteressati entro sette giorni, autorizzando poi la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 25 settembre 2026, con cancellazione della precedente udienza camerale. L'Assessorato è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori, nonché delle spese di verificazione da liquidarsi separatamente; le spese sono state compensate nei rapporti con Formez PA e dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lettera f), d.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132

    Disposizione richiamata dalla Commissione medica quale base del giudizio di non idoneità; la sua eventuale interpretazione sfavorevole al candidato è stata contestata, ma non definita nel merito dal TAR nella fase cautelare.

  • art. 582, lettera l), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Norma richiamata tra quelle applicate o applicabili ai requisiti di idoneità psico-fisica e contestata dal ricorrente nella parte eventualmente interpretata in senso sfavorevole.

  • lettera l), n. 3), direttiva tecnica del Ministero della difesa 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica richiamata dal ricorrente tra gli atti normativi e tecnici la cui applicazione è stata contestata.

  • art. 55 c.p.a.

    Base processuale della decisione cautelare; il TAR ha verificato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha adottato una misura cautelare interinale di ammissione con riserva.

  • art. 49, commi 3 e 4, c.p.a.

    Disciplina dell'integrazione del contraddittorio; il TAR ha ordinato l'evocazione in giudizio dei concorrenti controinteressati e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il mancato rispetto dei termini assegnati per l'integrazione del contraddittorio e il successivo deposito della prova degli adempimenti può comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 49 e 52 c.p.a. per disciplinare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute delle parti e degli altri soggetti citati nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l'esito positivo di una verificazione disposta dal giudice può integrare un sufficiente fumus boni iuris rispetto alla contestazione di un giudizio di non idoneità psico-fisica concorsuale.
  • L'imminente avvio del corso di formazione propedeutico all'assunzione configura un periculum in mora quando la mancata ammissione cautelare rischia di rendere inutilmente tardiva la tutela eventualmente riconosciuta nel merito.
  • In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il candidato escluso per non idoneità psico-fisica può essere ammesso con riserva al corso di formazione, senza che ciò anticipi la decisione definitiva sull'idoneità e sull'annullamento degli atti impugnati.
  • Quando i motivi aggiunti incidono sulla posizione di una pluralità di concorrenti ammessi e utilmente collocati in graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti aventi un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, ove la loro posizione possa essere pregiudicata dall'accoglimento della domanda.
  • L'elevato numero dei controinteressati costituisce presupposto per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti indicati dal giudice e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • La mancata notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato e il mancato deposito della prova degli adempimenti possono determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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