Cassazione Penale, Sentenza n. 15401/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riesame contro l'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato gli arresti domiciliari (20/06/2023) per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e detenzione/porto illecito di arma comune da sparo (art. 2 e 7, legge n. 497/1974). L'accusa è relativa all'intermediazione nella cessione di un fucile semiautomatico, provento di furto commesso da un congiunto, ceduto a Francesco Abruzzese, componente della cosca Abruzzese di Cassano allo Ionio (fatto avvenuto nel maggio 2018). Il ricorrente deduceva carenza di gravità indiziaria, l'ingiustificata applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, e che i fatti risalgono a oltre cinque anni addietro senza ulteriori segnali di comportamenti devianti o contiguità con la cosca, trattandosi di un coinvolgimento occasio nale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso sul profilo delle esigenze cautelari: ritenuto che siano trascorsi oltre cinque anni dai fatti e che, al di là delle intercettazioni relative alla specifica vicenda, non emergano ulteriori elementi che colleghino il ricorrente al gruppo mafioso; rilevata altresì l'insufficiente motivazione circa la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Per tali carenze motivazionali (sul tempo trascorso e sull'aggravante) la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia quella del G.i.p. del 20/06/2023 e ha disposto l'immediata rimessione in libertà del ricorrente, salvo che sia detenuto per altra causa.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648
Il reato di ricettazione è stato contestato sulla base degli elementi emersi dalle intercettazioni relative alla cessione dell'arma; la Corte ha ritenuto che sussista un quadro di gravità indiziaria congruo, ma tale quadro non giustifica da solo la misura cautelare alla luce del tempo trascorso e dell'assenza di ulteriori indizi di contiguità mafiosa.
Legge n. 497/1974, artt. 2 e 7
art. 2 e 7 legge n. 497 del 1974
Le norme che disciplinano detenzione e porto illecito di arma comune da sparo sono state applicate per la cessione del fucile semiautomatico; tuttavia, la Corte ha sottolineato che la sola contestazione del reato di arma, integrata dalle intercettazioni, non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare quando manca la prova di esigenze cautelari attuali.
Codice di procedura penale, art. 292, lett. c)
art. 292, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per valutare la 'necessità' della misura cautelare con riferimento al tempo trascorso dal reato; la Corte ha ritenuto che il notevole lasso temporale (oltre cinque anni) richiede un'accurata verifica della funzionalità della misura e non consente di presumere automaticamente esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 626
Norma procedurale richiamata per la comunicazione all'autorità competente: la Corte ha disposto l'invio della sentenza alla Procura Generale ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- La mera esistenza di intercettazioni e di indizi di reato, sebbene idonei a sostenere l'accusa, non basta automaticamente a giustificare misure cautelari quando è decorso un lungo intervallo temporale tra il fatto e l'adozione della misura: il tempo trascorso va valutato ai fini della attualità e necessità della cautela.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede motivazione specifica e non può essere desunta esclusivamente dalla qualità soggettiva del cessionario (es. appartenenza a cosca) senza elementi che dimostrino contiguità o vincoli stabili tra l'indagato e l'organizzazione.
- Quando il coinvolgimento dell'indagato è occasionale e non emergono ulteriori segnalazioni di condotte delinquenziali o rapporti consolidati con gruppi criminali, il giudice deve scartare come insufficiente la sola partecipazione al singolo fatto per mantenere la custodia cautelare.
- In casi simili il giudice di merito e la Corte di legittimità devono esplicitare la valutazione comparata degli elementi indiziari, del tempo trascorso e delle esigenze cautelari attuali (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) e motivare adeguatamente la scelta della misura.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando la motivazione del provvedimento impugnato risulta sostanzialmente carente sui punti decisivi che legittimano la restrizione della libertà personale.
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