Corte di giustizia, Sentenza C-723/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 giugno 2019. — Lies Craeynest e a. contro Brussels Hoofdstedelijk Gewest e Brussels Instituut voor Milieubeheer. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 6, 7, 13 e 23 – Allegato III – Valutazione della qualità dell’aria – Criteri che consentono di accertare un superamento dei valori limite di biossido di azoto – Misurazioni effettuate tramite punti di campionamento fissi – Scelta dei siti adatti – Interpretazione dei valori rilevati presso i punti di campionamento – Obblighi degli Stati membri – Sindacato giurisdizionale – Intensità del controllo – Potere di ingiunzione. — Causa C-723/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rafforzato l’effettività della direttiva 2008/50: i privati possono far sindacare dal giudice nazionale la corretta collocazione dei punti di monitoraggio e ottenere, se del caso, misure coercitive verso l’amministrazione. Ha inoltre chiarito che il superamento del valore limite annuo non va calcolato facendo la media di tutti i punti di campionamento di una zona, ma rileva il dato di ciascun punto singolarmente considerato.
Rinvio pregiudiziale sulla qualità dell’aria: sindacato del giudice nazionale sull’ubicazione dei punti di campionamento e criterio per accertare il superamento dei valori limite di biossido di azoto.
La questione giuridica
1) Se il giudice nazionale, investito da privati direttamente interessati dal superamento dei valori limite, debba verificare la conformità dei punti di campionamento ai criteri della direttiva 2008/50 e, in caso di violazione, poter adottare misure, anche ingiuntive, verso l’autorità competente. 2) Se il superamento del valore limite annuo per il biossido di azoto debba essere accertato in base al superamento rilevato in un singolo punto di campionamento oppure solo sulla media di tutti i punti di una zona o agglomerato.
Principio di diritto
La direttiva 2008/50 impone obblighi chiari e vincolanti anche quanto alla corretta ubicazione dei punti di campionamento: il giudice nazionale, adito da privati direttamente interessati dal superamento dei valori limite, deve poter verificare se i punti siano stati installati secondo i criteri dell’allegato III e, se necessario, ordinare all’autorità competente di adeguarsi, anche mediante ingiunzione se prevista dal diritto interno. Inoltre, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 1, il superamento del valore limite annuo deve essere accertato per ciascun singolo punto di campionamento; basta che un punto registri un livello superiore al valore limite per far sorgere l’obbligo di adottare un piano per la qualità dell’aria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva 2008/50/CE
- Articolo 1 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 2 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 4 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 5 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 6 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 7 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 13 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 15 della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 23 della direttiva 2008/50/CE
- Allegato III della direttiva 2008/50/CE
- Allegato V della direttiva 2008/50/CE
- Allegato XI della direttiva 2008/50/CE
- Allegato XIV della direttiva 2008/50/CE
- Allegato XV della direttiva 2008/50/CE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 191 TFUE
Qualità dell’aria, punti di campionamento e superamento dei valori limite
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel in una controversia promossa da alcuni residenti della Regione di Bruxelles-Capitale e da ClientEarth VZW contro le autorità regionali competenti in materia ambientale. Il contenzioso verteva, da un lato, sulla corretta ubicazione dei punti di campionamento del biossido di azoto e, dall’altro, sul criterio per accertare il superamento del valore limite annuo previsto dalla direttiva 2008/50/CE.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti sostenevano che nella Regione di Bruxelles-Capitale il valore limite per il biossido di azoto fosse superato e che le autorità non avessero installato i punti di campionamento conformemente ai criteri dell’allegato III della direttiva 2008/50. Chiedevano quindi al giudice nazionale sia di dichiarare l’inadempimento sia di ingiungere all’amministrazione di collocare nuovi punti di campionamento in siti adeguati. Il giudice del rinvio osservava che la direttiva lascia un margine di discrezionalità tecnica alle autorità competenti nella scelta concreta dei siti, ma dubitava che ciò escludesse il controllo giurisdizionale e la possibilità di un ordine giudiziale. Inoltre, chiedeva se il superamento del valore limite annuo dovesse essere accertato in base al dato di un singolo punto di misura o solo mediante la media di tutti i punti presenti in una zona.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- gli articoli 6, 7, 13, 15 e 23 della direttiva 2008/50/CE;
- l’allegato III, con i criteri per la valutazione della qualità dell’aria e l’ubicazione dei punti di campionamento;
- l’allegato V, sul numero minimo di stazioni;
- l’allegato XI, contenente i valori limite, tra cui quello annuo di 40 μg/m3 per il biossido di azoto;
- l’allegato XV, sulle informazioni da includere nei piani per la qualità dell’aria;
- gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché l’articolo 288, terzo comma, TFUE.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che il principio di leale collaborazione e l’obbligo di tutela giurisdizionale effettiva impongono ai giudici nazionali di garantire l’effetto utile della direttiva. Le norme della direttiva 2008/50 sull’ubicazione dei punti di campionamento sono considerate precise e vincolanti, soprattutto quanto all’obbligo di collocare le stazioni in modo da fornire dati sulle aree più inquinate e di rispettare il numero minimo previsto dall’allegato V. Pur riconoscendo che l’autorità competente conserva un margine di valutazione tecnico nella scelta concreta del sito, la Corte ha affermato che tale margine non sottrae gli atti al controllo giurisdizionale. Il giudice nazionale deve poter verificare se i limiti del potere discrezionale siano stati rispettati e, se necessario, adottare tutte le misure utili per assicurare la conformità alla direttiva, incluse eventuali ingiunzioni previste dal diritto interno.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto al criterio di accertamento del superamento del valore limite annuo, la Corte ha escluso che sia rilevante la media dei risultati di tutti i punti di campionamento di una zona o di un agglomerato. Ha osservato che il sistema della direttiva è costruito per misurare l’inquinamento in luoghi rappresentativi, così da stimare l’esposizione della popolazione e individuare le aree critiche; una media generale tra punti diversi non sarebbe coerente con questa logica. La Corte ha valorizzato anche l’articolo 15 e l’allegato XIV, che mostrano come gli indici di esposizione siano costruiti su siti specifici di fondo urbano, e l’allegato XV, che richiede di indicare il luogo preciso in cui è stato rilevato il superamento. In chiave teleologica, ha ribadito che l’obiettivo della direttiva è la tutela della salute umana: perciò il superamento in un solo punto di campionamento è sufficiente a far scattare l’obbligo di predisporre il piano per la qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 23.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- il giudice nazionale deve verificare la conformità dei punti di campionamento ai criteri dell’allegato III e, in caso di violazione, adottare le misure necessarie nei confronti dell’autorità competente;
- ai fini degli articoli 13, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, è sufficiente che il superamento del valore limite annuo sia rilevato presso un singolo punto di campionamento.
Principi affermati
La sentenza conferma che la direttiva 2008/50 attribuisce ai singoli una posizione giuridicamente tutelabile in giudizio non solo per ottenere i piani di risanamento dell’aria, ma anche per contestare la correttezza del sistema di monitoraggio. Inoltre, stabilisce che la valutazione del rispetto dei valori limite deve essere puntuale e non mediare indebitamente situazioni geograficamente diverse all’interno della stessa zona o agglomerato.
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