Corte di giustizia, Sentenza C-518/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019. — RD contro SC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Českých Budějovicích. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo – Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati – Convenuto, di cui non è conosciuto l’indirizzo, che non è comparso in udienza. — Causa C-518/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta restrittivamente i requisiti del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Se l’indirizzo del convenuto non è noto con certezza, la decisione non può essere certificata quando la notificazione e la partecipazione al procedimento non hanno garantito le tutele minime previste dal regolamento. La nomina di un tutore interno al procedimento non sana tale carenza, se non si tratta di un rappresentante ai sensi dell’articolo 15. Ne deriva il rigetto della certificazione ETE.
Titolo esecutivo europeo: impossibilità di certificare una decisione per credito non contestato quando l’indirizzo del convenuto non è determinabile e l’udienza si svolge senza la sua comparizione né quella del tutore nominato
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 consenta di considerare non contestato un credito e quindi di certificare la decisione come titolo esecutivo europeo quando il giudice non riesce a determinare l’indirizzo del convenuto, la convenuta non compare all’udienza, né vi compare il tutore nominato per il procedimento, e nel processo non sono formulate contestazioni sul credito.
Principio di diritto
Quando il giudice non può determinare con certezza l’indirizzo del convenuto, il regolamento (CE) n. 805/2004 non consente di certificare come titolo esecutivo europeo la decisione resa in un procedimento in cui non sono comparsi né il convenuto né il tutore nominato ai fini del giudizio. La mancata conoscenza certa dell’indirizzo impedisce di soddisfare le norme minime del regolamento, in particolare quelle sulla notificazione, e quindi preclude la certificazione, senza che sia necessario esaminare ulteriormente se il credito sia "non contestato" ai sensi dell’articolo 3.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articoli 12, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 805/2004
- Regolamento (CE) n. 44/2001
Titolo esecutivo europeo e convenuto irreperibile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Okresní soud v Českých Budějovicích in materia di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004. Il caso concerne un credito derivante da un contratto di locazione e pone il problema della certificazione quando il convenuto non è rintracciabile e non partecipa al procedimento.
Fatti e procedimento principale
RD ha agito contro SC per ottenere il pagamento di un debito di CZK 6 600, oltre interessi, relativo a canoni e spese di locazione. SC aveva riconosciuto per iscritto il debito prima dell’inizio del processo, ma non lo aveva adempiuto. Il giudice ceco non è riuscito a determinare l’indirizzo di SC e ha nominato un tutore per rappresentarla; né la convenuta né il tutore sono comparsi all’udienza. Dopo l’assunzione delle prove, il giudice ha accolto la domanda di RD.
RD ha poi chiesto che la decisione fosse munita della formula esecutiva e certificata come titolo esecutivo europeo. Il giudice del rinvio ha dubitato della possibilità di certificare la decisione e ha sottoposto la questione alla Corte, anche alla luce della sentenza Pebros Servizi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 805/2004;
- l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), sulla nozione di credito non contestato;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sui requisiti per la certificazione;
- il capo III, in particolare gli articoli 12, 14 e 15, sulle norme minime del procedimento e sulla notificazione;
- l’articolo 27, sui rapporti con il regolamento (CE) n. 44/2001.
La Corte richiama anche i considerando 5, 6, 10, 12, 13 e 16 del regolamento, che evidenziano la centralità della conoscenza tempestiva del procedimento da parte del debitore e la necessità di garanzie effettive per i diritti di difesa.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se un credito possa essere considerato non contestato e la decisione certificata come titolo esecutivo europeo quando:
- il giudice non riesce a conoscere con certezza l’indirizzo del convenuto;
- il convenuto, che aveva riconosciuto il debito prima del processo, non compare all’udienza;
- anche il tutore nominato per il procedimento non compare e non svolge difese.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la certificazione come titolo esecutivo europeo richiede cumulativamente:
- che la decisione riguardi un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3;
- che il procedimento rispetti le norme minime del capo III.
Tali norme minime sono volte a garantire che il debitore sia messo in condizione di conoscere l’azione giudiziaria e di difendersi in tempo utile. In particolare, per le decisioni rese in contumacia, devono esistere garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
Richiamando la sentenza G, la Corte ribadisce che, in caso di impossibilità di determinare l’indirizzo del convenuto, una sentenza resa in contumacia non può essere certificata come titolo esecutivo europeo, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, e della logica complessiva del regolamento.
La Corte aggiunge che la nomina di un tutore non muta tale conclusione. Il tutore designato dal giudice nazionale non è automaticamente un "rappresentante del debitore" ai sensi dell’articolo 15, disposizione che, letta alla luce del considerando 16, riguarda soltanto:
- casi in cui il debitore non può stare in giudizio personalmente per ragioni giuridiche;
- casi in cui un rappresentante sia stato nominato dalla legge;
- casi in cui il debitore abbia volontariamente autorizzato un rappresentante per il procedimento.
Nel caso di specie non risultava dimostrata alcuna di queste ipotesi.
La Corte afferma inoltre che, poiché manca il presupposto dell’indirizzo conosciuto con certezza, non occorre nemmeno verificare ulteriormente se il credito debba qualificarsi come non contestato alla luce del comportamento processuale delle parti.
Decisione
La Corte dichiara che il regolamento (CE) n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, quando il giudice non può determinare l’indirizzo del convenuto, non è possibile certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, resa dopo un’udienza alla quale non sono comparsi né il convenuto né il tutore nominato ai fini del procedimento.
Principi affermati per la pratica
La pronuncia conferma che il meccanismo del titolo esecutivo europeo è applicabile solo se sono rigorosamente rispettate le garanzie procedurali minime previste dal regolamento. Per i professionisti, ciò significa che la certificazione non può essere ottenuta quando la notificazione al debitore non sia affidabile per l’assenza di un indirizzo certo, salvo che si tratti di una rappresentanza rientrante davvero nell’articolo 15. La tutela dell’effettività del contraddittorio prevale, quindi, sull’interesse alla circolazione semplificata del titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-597/17
- Sentenza · 27 giu 2019Tribunale, Sentenza T-20/17
- Sentenza · 27 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-348/18
- Sentenza · 27 giu 2019Tribunale, Sentenza T-268/18
- Sentenza · 26 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-723/17
- Sentenza · 26 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-729/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →