Corte di giustizia, Sentenza C-407/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019. — Aleš Kuhar e Jožef Kuhar contro Addiko Bank d.d. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lVišje sodišče v Mariboru. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Procedimento di esecuzione forzata di un credito ipotecario – Atto notarile direttamente esecutivo – Controllo giudiziario delle clausole abusive – Sospensione dell’esecuzione forzata – Incompetenza del giudice investito della domanda di esecuzione forzata – Tutela del consumatore – Principio di effettività – Interpretazione conforme. — Causa C-407/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio e ha affermato che il sistema sloveno, così come descritto dal giudice del rinvio, non garantisce una tutela effettiva al consumatore in sede esecutiva. In particolare, la sola possibilità di agire successivamente nel merito non basta se l’esecuzione può andare avanti senza controllo immediato e senza sospensione. La normativa nazionale è quindi incompatibile con la direttiva 93/13, salvo che il giudice del rinvio riesca a interpretarla in modo conforme al diritto dell’Unione.
Tutela del consumatore nelle esecuzioni forzate basate su atto notarile direttamente esecutivo: il giudice dell’esecuzione deve poter verificare d’ufficio le clausole abusive e sospendere la procedura.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13/CEE, letta alla luce del principio di effettività, osti a una normativa nazionale che, nell’esecuzione forzata di un mutuo ipotecario formalizzato in atto notarile direttamente esecutivo, non consente al giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio o su istanza del consumatore il carattere abusivo delle clausole e di sospendere l’esecuzione fino alla decisione di merito sulla nullità delle clausole stesse.
Principio di diritto
La direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osta a una disciplina nazionale dell’esecuzione forzata che, nel caso di un contratto di mutuo ipotecario contenuto in un atto notarile direttamente esecutivo, impedisca al giudice dell’esecuzione di controllare d’ufficio o su istanza del consumatore il carattere abusivo delle clausole e di sospendere l’esecuzione; una tutela affidata solo a un successivo giudizio di merito è insufficiente, perché non garantisce un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’uso delle clausole abusive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Tutela del consumatore nell’esecuzione forzata su atto notarile direttamente esecutivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) in materia di clausole abusive nei contratti di mutuo ipotecario. La Corte era chiamata a valutare se, nell’ambito di un procedimento esecutivo fondato su un atto notarile direttamente esecutivo, il giudice dell’esecuzione debba poter rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole e sospendere la procedura.
Fatti e procedimento principale
La Addiko Bank d.d. aveva promosso l’esecuzione forzata nei confronti dei sigg. Aleš e Jožef Kuhar sulla base di un contratto di mutuo ipotecario stipulato sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo. Il credito era espresso in franchi svizzeri, mentre il rimborso doveva avvenire in euro; il tasso d’interesse era collegato al LIBOR CHF a sei mesi. Dopo l’accoglimento della domanda esecutiva da parte del tribunale sloveno di primo grado, i debitori hanno contestato l’ordinanza sostenendo di non essere stati adeguatamente informati sul rischio di cambio e che il contratto conteneva clausole abusive.
Il giudice del rinvio aveva già ritenuto, in via interlocutoria, che la clausola relativa alla valuta e al rischio di cambio fosse abusiva perché non chiara né comprensibile per i consumatori e perché determinava uno squilibrio significativo tra le parti. Tuttavia, dubitava che il diritto sloveno consentisse al giudice dell’esecuzione di bloccare la procedura in attesa della decisione di merito sulla nullità della clausola.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. Sul piano nazionale sono rilevanti, tra gli altri, la disciplina slovena sull’esecuzione e sui provvedimenti cautelari, che attribuisce efficacia esecutiva all’atto notarile ma limita fortemente la possibilità di sospendere l’esecuzione, e le norme sulla tutela dei consumatori che vietano le clausole abusive.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il principio di effettività imponga di interpretare la direttiva 93/13 nel senso che il giudice dell’esecuzione debba poter:
- verificare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nell’atto notarile;
- rifiutare l’esecuzione della clausola abusiva;
- sospendere l’esecuzione forzata fino alla decisione definitiva nel giudizio di merito promosso dal consumatore.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo sloveno. Ricorda che l’articolo 267 TFUE attribuisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte quando ritengano necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione, e che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza. Non spetta alla Corte verificare la conformità del rinvio alle regole nazionali di organizzazione giudiziaria o procedura.
Ragionamento della Corte sul principio di effettività
La Corte ribadisce che la direttiva 93/13 mira a garantire una tutela effettiva dei consumatori, parte debole del rapporto contrattuale, imponendo agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
Pur in assenza di armonizzazione completa delle procedure esecutive, l’autonomia processuale degli Stati membri incontra i limiti dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso sloveno, la Corte osserva che il sistema descritto dal giudice del rinvio presenta più criticità cumulative:
- il giudice dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione per la presenza di una clausola abusiva, dovendo attenersi al titolo esecutivo;
- la sospensione della procedura è, in pratica, quasi impossibile e comunque subordinata a condizioni molto restrittive;
- può essere richiesta una garanzia a carico del debitore;
- il consumatore non ha accesso al gratuito patrocinio e può quindi essere dissuaso dal difendersi;
- il controllo della clausola abusiva è rimesso solo a un eventuale successivo giudizio di merito.
Secondo la Corte, questa architettura processuale non consente una tutela adeguata ed efficace. Il solo rimedio successivo nel merito è insufficiente, perché l’esecuzione immobiliare può concludersi prima della decisione definitiva, con la conseguenza che il consumatore subirebbe una tutela meramente risarcitoria e tardiva, non idonea a far cessare l’uso della clausola abusiva.
La Corte precisa che eventuali obblighi di informazione e consulenza del notaio non bastano, da soli, a garantire l’effettività richiesta dalla direttiva: anche se esiste un controllo preventivo, deve comunque essere assicurata una tutela giurisdizionale effettiva anche nella fase esecutiva.
Interpretazione conforme
La Corte ricorda infine che il giudice nazionale deve, nei limiti del possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva 93/13, considerando l’insieme dell’ordinamento nazionale e usando i metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una tale interpretazione conforme sia effettivamente possibile nel caso concreto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, osta a una normativa nazionale che non consenta al giudice investito dell’esecuzione forzata di un mutuo ipotecario formalizzato in atto notarile direttamente esecutivo di controllare, su istanza del consumatore o d’ufficio, il carattere abusivo delle clausole e di sospendere l’esecuzione.
Il principio affermato è che la tutela del consumatore contro le clausole abusive deve poter operare anche nella fase esecutiva, quando altrimenti il recupero forzoso potrebbe essere completato prima del giudizio di merito, svuotando di contenuto la protezione garantita dalla direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-723/17
- Sentenza · 26 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-729/17
- Sentenza · 26 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-159/18
- Sentenza · 26 giu 2019Tribunale, Sentenza T-117/18
- Sentenza · 27 giu 2019Tribunale, Sentenza T-268/18
- Sentenza · 27 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-518/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →