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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-729/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Direttiva 2005/36/CE – Articoli 13, 14, 50 e allegato VII – Libertà di stabilimento – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori. — Causa C-729/17

Giurisprudenza europea62017CJ0729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione contro la Grecia in materia di formazione e accreditamento dei mediatori. Ha ritenuto incompatibile con la direttiva servizi il vincolo di forma e composizione imposto agli enti di formazione, e contrario alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali il sistema greco di riconoscimento dei titoli esteri. La Corte ha anche respinto l’argomento difensivo della Grecia fondato su modifiche legislative successive, perché irrilevanti rispetto alla situazione esistente alla scadenza del termine del parere motivato.

Inadempimento della Grecia per restrizioni alla libertà di stabilimento e al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della formazione dei mediatori

La questione giuridica

Se la normativa greca che: (i) limita la forma giuridica degli enti di formazione dei mediatori a società senza scopo di lucro costituite congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno un’organizzazione professionale greca; (ii) impone, per il riconoscimento dei titoli di mediatore ottenuti all’estero, requisiti ulteriori sul contenuto dei certificati, misure compensative senza previa verifica di differenze sostanziali e un requisito di esperienza di tre partecipazioni a procedure di mediazione, violi l’articolo 49 TFUE, l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE e gli articoli 13, 14, 50, paragrafo 1, e l’allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Grecia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, poiché ha imposto agli enti di formazione dei mediatori una forma giuridica e una composizione societaria restrittive non giustificate e non dimostrate necessarie. Ha inoltre accertato la violazione degli articoli 13 e 14, dell’articolo 50, paragrafo 1, e dell’allegato VII della direttiva 2005/36, perché la procedura di riconoscimento dei titoli di mediatore richiedeva documentazione e misure compensative eccedenti quanto consentito, senza una previa valutazione delle differenze sostanziali, e manteneva un requisito discriminatorio di esperienza di almeno tre mediazioni per i titoli esteri.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Articoli 13, 14, 50, paragrafo 1, e allegato VII, direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Direttiva 2008/52/CE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1

Inadempimento della Grecia per restrizioni alla libertà di stabilimento e al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della formazione dei mediatori

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica. Oggetto del giudizio sono le norme greche sulla formazione dei mediatori e sul riconoscimento dei titoli di mediatore, alla luce della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2005/36/CE.

Fatti e procedimento

La Commissione contestava alla Grecia, da un lato, di aver riservato gli enti di formazione dei mediatori a società senza scopo di lucro costituite congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno un’organizzazione professionale in Grecia; dall’altro, di aver subordinato il riconoscimento dei titoli di mediatore ottenuti all’estero a requisiti aggiuntivi, tra cui dettagli ulteriori nei certificati, eventuali misure compensative senza previa verifica di differenze sostanziali e la prova di almeno tre partecipazioni a procedure di mediazione.

Nel corso del procedimento, la Grecia ha sostenuto che alcune disposizioni erano state abrogate o modificate dalla legge 4512/2018. La Corte ha però ricordato che l’inadempimento va valutato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato e che modifiche successive non possono alterare l’oggetto del ricorso se introducono un contenuto non identico a quello della normativa originaria.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato:

  • l’articolo 49 TFUE;
  • l’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE, in particolare i requisiti relativi alla forma giuridica del prestatore e alla detenzione del capitale;
  • gli articoli 13, 14 e 50, paragrafo 1, e l’allegato VII della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

Sono stati richiamati anche la direttiva 2008/52/CE sulla mediazione civile e commerciale e, sul piano processuale, l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Sulla portata del ricorso e sull’irrilevanza delle modifiche successive

La Corte ha dapprima delimitato il perimetro del ricorso, escludendo dall’esame le censure estese dalla Commissione nella replica alla legge 4512/2018, perché ciò avrebbe modificato l’oggetto della controversia. Ha quindi dichiarato irricevibili, nei limiti in cui riguardavano la nuova legge, le doglianze relative alla direttiva 2006/123/CE e alla direttiva 2005/36/CE.

Libertà di stabilimento e direttiva servizi

Quanto alla prima censura, la Corte ha osservato che, quando una restrizione alla libertà di stabilimento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, non occorre esaminarla anche alla luce dell’articolo 49 TFUE.

Ha poi qualificato i requisiti greci come rientranti nell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva:

  • il vincolo della forma di società senza scopo di lucro rientra nella categoria di cui alla lettera b);
  • il vincolo di composizione dell’ente di formazione con almeno un’associazione di avvocati e un’organizzazione professionale greca rientra nella categoria di cui alla lettera c).

La Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero discriminatori in senso stretto, ma ha constatato che la Grecia non aveva dimostrato la loro necessità. Pur potendo gli obiettivi invocati, come la qualità della formazione e l’accessibilità territoriale, integrare motivi di interesse generale, non era stato provato che quelle specifiche restrizioni fossero necessarie per conseguirli. Ne è derivata la violazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

La Corte ha anzitutto affermato che la professione di mediatore, come disciplinata in Grecia, costituisce una «professione regolamentata» ai sensi della direttiva 2005/36/CE, poiché l’accesso è subordinato a formazione specifica e accreditamento.

Quanto al merito, ha rilevato che:

  • l’articolo 13 impone, in linea di principio, il riconoscimento dei titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro per l’accesso alla stessa professione;
  • l’articolo 14 consente misure compensative solo dopo aver verificato se la formazione del richiedente copre materie sostanzialmente diverse;
  • l’articolo 50, paragrafo 1, e l’allegato VII delimitano tassativamente la documentazione esigibile.

Alla luce di ciò, la Corte ha giudicato incompatibile con la direttiva 2005/36/CE il decreto ministeriale greco che richiedeva certificati contenenti dati ulteriori, come il luogo di formazione, il numero dei partecipanti, le qualifiche dei formatori e le modalità di esame, poiché tali elementi andavano oltre quanto necessario per valutare le qualifiche professionali.

Ha inoltre ritenuto illegittimo il meccanismo che consentiva alla commissione greca di imporre, a discrezione, un esame integrativo o di subordinare l’equipollenza del titolo estero alla prova di almeno tre partecipazioni a procedure di mediazione. Tale requisito risultava discriminatorio rispetto ai titoli ottenuti in Grecia e non era preceduto dalla necessaria verifica delle differenze sostanziali tra le formazioni.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la Repubblica ellenica:

  • ha violato l’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE;
  • ha violato gli articoli 13 e 14, l’articolo 50, paragrafo 1, e l’allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

La Grecia è stata inoltre condannata alle spese.

Principi affermati

  • I requisiti nazionali che impongono agli enti di formazione di prestatori di servizi una specifica forma giuridica e una determinata composizione societaria rientrano nell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE e sono leciti solo se soddisfano cumulativamente non discriminazione, necessità e proporzionalità.
  • Nel sistema della direttiva 2005/36/CE, le misure compensative possono essere imposte solo dopo una verifica concreta dell’esistenza di differenze sostanziali tra le formazioni.
  • Gli Stati membri non possono imporre, per il riconoscimento di titoli esteri, requisiti documentali o sostanziali ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dalla direttiva, né mantenere condizioni discriminatorie rispetto ai titoli nazionali.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoservizi nel mercato internoriconoscimento delle qualifiche professionalimediazione civile e commercialeinadempimento di uno Stato membro

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