Corte di giustizia, Sentenza C-159/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019. — André Moens contro Ryanair Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Justice de paix du troisième canton de Charleroi. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Presenza di carburante su una pista di un aeroporto. — Causa C-159/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’ostacolo alla partenza causato da carburante versato su una pista aeroportuale, se non imputabile all’aeromobile del vettore, rientra nelle circostanze eccezionali del regolamento n. 261/2004. In tale situazione il vettore non deve corrispondere la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato, poiché non aveva il potere di prevenire l’evento né di evitare la chiusura della pista. La decisione rafforza l’interpretazione restrittiva ma funzionale dell’esonero di cui all’articolo 5, paragrafo 3.
Compensazione ai passeggeri: la presenza di carburante su una pista aeroportuale che impone la chiusura della pista integra una «circostanza eccezionale» ai sensi del regolamento n. 261/2004 e può esonerare il vettore dall’indennizzo per ritardo prolungato.
La questione giuridica
Se la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, non proveniente dall’aeromobile del vettore, che comporta la chiusura della pista e il ritardo prolungato del volo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; e se, in tal caso, tale situazione debba ritenersi comunque inevitabile anche adottando tutte le misure del caso, così da esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria.
Principio di diritto
La presenza di carburante su una pista aeroportuale, quando non provenga da un aeromobile del vettore interessato e determini la chiusura della pista con conseguente ritardo prolungato del volo, costituisce una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; inoltre, trattandosi di una misura imposta dalle autorità aeroportuali e sfuggente al controllo del vettore, essa deve considerarsi, nel caso concreto, una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche adottando tutte le misure del caso, con conseguente esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Considerando 15 del regolamento (CE) n. 261/2004
Compensazione per ritardo prolungato e carburante su pista aeroportuale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del juge de paix du troisième canton de Charleroi in una controversia tra un passeggero e Ryanair Ltd sulla spettanza della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 per un ritardo all’arrivo superiore a tre ore.
Fatti e procedimento principale
Il sig. André Moens aveva prenotato un volo da Treviso a Charleroi. Il volo del 21 dicembre 2015 arrivò con 4 ore e 23 minuti di ritardo a causa della presenza di carburante su una pista dell’aeroporto di Treviso, circostanza che determinò la chiusura della pista per oltre due ore e il conseguente rinvio del decollo. Il passeggero chiese la compensazione di 250 EUR ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. Ryanair oppose che il ritardo dipendeva da una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004;
- l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore dalla compensazione se prova che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali non evitabili neppure adottando tutte le misure del caso;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sulla quantificazione della compensazione;
- i considerando 14 e 15, che precisano la ratio dell’esonero e richiamano, tra le ipotesi tipiche, eventi esterni quali condizioni meteorologiche, rischi per la sicurezza, instabilità politica e decisioni di gestione del traffico aereo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva essenzialmente:
- se la presenza di carburante sulla pista rientrasse nella nozione di «evento» o di «circostanza eccezionale», e se tali nozioni coincidessero;
- se tale evento dovesse essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
- se, una volta qualificato come circostanza eccezionale, esso fosse comunque inevitabile anche adottando tutte le misure del caso.
Ragionamento della Corte: nozione di circostanze eccezionali
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui sono «circostanze eccezionali» gli eventi che, per natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo; le due condizioni sono cumulative. Nel caso concreto, la Corte precisa che la qualificazione deve essere effettuata direttamente con riferimento alla circostanza che ha causato il ritardo, senza passare preliminarmente dalla nozione di «evento» elaborata nella sentenza Wallentin-Hermann. Poiché il carburante era presente su una pista aeroportuale e non proveniva da un aeromobile della Ryanair, la Corte ritiene che tale circostanza:
- non sia intrinsecamente legata al funzionamento dell’aeromobile che ha operato il volo;
- non sia inerente, per natura o origine, al normale esercizio dell’attività del vettore;
- sfugga al controllo effettivo del vettore, perché la manutenzione e la chiusura delle piste spettano alle autorità aeroportuali. Ne consegue che l’evento integra una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3.
Ragionamento della Corte: inevitabilità nonostante tutte le misure del caso
La Corte richiama poi il principio per cui non ogni circostanza eccezionale comporta automaticamente l’esonero: il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione o, comunque, che l’evento non fosse evitabile con mezzi tecnicamente ed economicamente sopportabili. Nel caso di chiusura della pista disposta dalle autorità aeroportuali, il vettore non dispone di un potere di intervento per evitare la circostanza e deve conformarsi alla decisione delle autorità, attendendo la riapertura o eventuali misure alternative. Di conseguenza, la situazione deve essere considerata anche non evitabile con tutte le misure del caso.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ne provochi la chiusura e il conseguente ritardo prolungato di un volo, rientra nella nozione di circostanze eccezionali se il carburante non proviene da un aeromobile del vettore;
- la medesima situazione deve essere considerata non evitabile anche adottando tutte le misure del caso. Pertanto, il vettore è esonerato dall’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004.
Principi affermati
La sentenza conferma che l’esonero di cui all’articolo 5, paragrafo 3, si applica quando l’origine del ritardo è esterna all’attività tipica del vettore e sottratta al suo controllo, come nel caso della chiusura di una pista aeroportuale per presenza di carburante. La verifica delle «circostanze eccezionali» va compiuta sulla causa concreta del ritardo, e non su una categoria astratta di evento, valorizzando il ruolo delle autorità aeroportuali e l’impossibilità per il vettore di prevenire o neutralizzare l’ostacolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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