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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-117/18

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019. — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domande di marchi dell’Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 – Insussistenza di sviamento di potere. — Cause riunite T-117/18 – T-121/18

Giurisprudenza europea62018TJ0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto i ricorsi di Agencja Wydawnicza Technopol contro il diniego dell’EUIPO di registrare cinque marchi denominativi per riviste di parole crociate. Ha ritenuto che i segni fossero descrittivi e che le prove non dimostrassero l’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. Pur rilevando una irregolarità procedurale per non aver considerato un marchio anteriore identico/simile, il Tribunale ha escluso che ciò incidesse sull’esito. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Marchi UE denominativi contenenti numeri e il termine polacco "panoramicznych": diniego di registrazione per carattere descrittivo e mancata prova del carattere distintivo acquisito

La questione giuridica

Se i segni denominativi richiesti, composti da un numero seguito dal termine polacco "panoramicznych", fossero privi di registrabilità per carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se avessero acquisito carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3; e se il diniego fosse viziato da sviamento di potere, violazione del principio di autonomia del sistema dei marchi UE, della parità di trattamento e di altre disposizioni invocate dalla ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato il diniego di registrazione: i segni 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH erano descrittivi per il pubblico polacco, perché il numero unito al termine "panoramicznych" evocava immediatamente, per almeno uno dei suoi significati potenziali, il numero di parole crociate di tipo panoramico contenute nelle riviste; le prove prodotte non dimostravano che il pubblico li percepisse come indicazione dell’origine commerciale prima della data di deposito. La registrazione anteriore di un marchio simile e la prassi dell’EUIPO non potevano prevalere sulla corretta applicazione del regolamento, e non risultava alcuno sviamento di potere idoneo a travolgere le decisioni impugnate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 58-64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 118 TFUE
  • Articolo 36 TFUE
  • Articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo di Nizza

Marchi dell’Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH

La pronuncia riguarda cinque ricorsi diretti proposti contro decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che avevano negato la registrazione di segni denominativi destinati a riviste di parole crociate. Il Tribunale esamina in particolare il carattere descrittivo dei segni, l’asserito carattere distintivo acquisito in seguito all’uso e varie censure di sviamento di potere e di violazione di principi generali.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 1° aprile 2016 la ricorrente ha depositato cinque domande di marchio dell’Unione europea per i segni 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH, per prodotti della classe 16 corrispondenti a "riviste [periodici]". L’esaminatore ha rilevato gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, ritenendo che il termine polacco "panoramicznych" designasse un tipo di parole crociate e che i numeri indicassero il numero di tali cruciverba nelle riviste.

La ricorrente ha prodotto osservazioni e prove per contestare il significato descrittivo del termine e per sostenere che i segni avessero acquisito un carattere distintivo secondario. L’esaminatore ha tuttavia confermato il diniego con cinque decisioni del 29 settembre 2016. Le successive impugnazioni dinanzi alla commissione di ricorso sono state respinte con cinque decisioni del 15 dicembre 2017, fondate sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e sull’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Ricevibilità di alcuni documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

L’EUIPO ha eccepito l’irricevibilità di diversi allegati depositati per la prima volta in sede giurisdizionale. Il Tribunale ha ricordato che il suo sindacato è di legittimità e non può basarsi su elementi di fatto non presentati nel procedimento amministrativo. Ha quindi escluso gli allegati A.7, A.8, A.22 e A.23.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che consente di opporre l’impedimento anche se sussiste in una sola parte dell’Unione, e l’articolo 7, paragrafo 3, che consente la registrazione se il marchio ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso.

Il giudice ribadisce i criteri consolidati: occorre una relazione sufficientemente diretta e concreta tra segno e prodotti; è sufficiente che il segno sia descrittivo in uno dei significati potenziali; la valutazione va fatta con riferimento ai prodotti e al pubblico di riferimento; e l’uso successivo alla data di deposito non rileva, salvo che consenta di trarre conclusioni sulla situazione esistente a quella data.

Carattere descrittivo dei segni

Sul primo e secondo motivo il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è quello di lingua polacca e che i prodotti sono destinati al consumatore medio. Rileva poi che ciascun segno è formato da un numero e dal termine "panoramicznych". Quanto al numero, esso è chiaramente descrittivo della quantità di parole crociate contenute nella rivista.

Quanto al termine "panoramicznych", il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esso, nel contesto del settore delle sciarade e delle parole crociate, rinvia a un tipo di parole crociate. L’associazione tra il numero e tale elemento denominativo trasmette dunque, immediatamente e senza riflessione, l’informazione sul numero di parole crociate panoramiche contenute nelle riviste. Il fatto che la parola possa avere altri significati non è decisivo, perché è sufficiente un suo significato descrittivo potenziale.

Il Tribunale aggiunge che un marchio può essere respinto anche quando sia descrittivo rispetto a una parte dei prodotti della categoria, se tale sottogruppo non è distinto: nel caso di specie, le riviste contenenti un certo numero di parole crociate.

Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso

Sul terzo e quinto motivo il Tribunale esamina le prove prodotte dalla ricorrente per dimostrare che i segni avessero acquisito distintività prima del 1° aprile 2016. Le prove consistevano in sondaggi, dati di vendita, documentazione su investimenti pubblicitari e materiale relativo alla collaborazione con la trasmissione televisiva Śmiechu Warte.

Il Tribunale osserva che tali elementi dimostrano la notorietà della serie editoriale della ricorrente e l’entità degli investimenti, ma non provano che il pubblico percepisca i segni come indicazione dell’origine commerciale anziché come descrizione del contenuto delle riviste. I fatturati e le spese pubblicitarie sono considerati solo prove indirette e, da soli, non bastano. Anche i riferimenti alla trasmissione televisiva non sono ritenuti idonei, perché non mostrano in modo sufficiente che i segni richiesti siano stati usati come marchi per i prodotti in questione.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la prova del carattere distintivo acquisito richiede che una parte significativa del pubblico identifichi il prodotto come proveniente da una determinata impresa. Nel caso concreto questa prova non è stata raggiunta. La giurisprudenza nazionale polacca invocata dalla ricorrente non vincola l’esame del marchio dell’Unione europea, che resta autonomo.

Prassi anteriore dell’EUIPO, marchio anteriore e autonomia del sistema

Sui motivi relativi allo sviamento di potere e alla violazione del principio di autonomia, il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve tenere conto delle decisioni anteriori in casi simili, ma non può essere vincolato da eventuali errori commessi in altri procedimenti. Le registrazioni anteriori di marchi contenenti numeri non giustificano, di per sé, la registrazione dei segni controversi se questi, nel caso concreto, ricadono in un impedimento assoluto.

Tuttavia, il Tribunale constata che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione, nonostante la sua evidente rilevanza, il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore 100 PANORAMICZNYCH, registrato dall’EUIPO e quasi identico ai segni richiesti. Questa omissione costituisce un’irregolarità procedurale, ma il Tribunale precisa che essa non incide sull’esito, perché la decisione impugnata è comunque corretta nel merito sulla base dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 3.

Altri motivi: articoli 118 TFUE, 36 TFUE e 14 del regolamento 2017/1001

Il Tribunale respinge anche le censure fondate sull’articolo 118 TFUE, chiarendo che tale disposizione non attribuisce un diritto soggettivo alla registrazione di un segno. Respinge inoltre i richiami all’articolo 36 TFUE e all’articolo 14 del regolamento 2017/1001, ritenendoli non pertinenti perché concernono gli effetti della registrazione e non le condizioni preliminari per ottenerla.

Parimenti infondate risultano le doglianze relative a un presunto obbligo dell’EUIPO di garantire altri mezzi di tutela o di accettare prove ulteriori: spetta al richiedente dimostrare la registrabilità e il carattere distintivo acquisito. Il fatto che l’EUIPO abbia concesso più occasioni di intervento alla ricorrente non integra sviamento di potere o violazione di forme sostanziali.

Decisione e principi affermati

Il Tribunale respinge tutti i ricorsi e condanna la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma che, per i marchi denominativi composti da numeri e da un termine descrittivo in una lingua rilevante per il pubblico di riferimento, è sufficiente che il segno sia descrittivo in uno dei suoi significati potenziali perché la registrazione sia esclusa. Inoltre, la notorietà commerciale o la presenza sul mercato non bastano da sole a provare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, se non dimostrano che il pubblico percepisce il segno come marchio e non come descrizione del contenuto.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpedimenti assoluti alla registrazionecarattere descrittivocarattere distintivo acquisitosviamento di potere

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