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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15529/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (depositario)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva agito in rivalsa nei confronti del soggetto presso cui l'auto era stata lasciata in custodia, chiedendo la restituzione di Euro 41.500,00 corrisposti al proprio assicurato a titolo di indennizzo per il furto del veicolo. In primo grado la domanda era stata rigettata perché, pur ritenendosi astrattamente applicabile la responsabilità del depositario ex art. 1780 c.c., il tribunale aveva ritenuto non provata la mancata restituzione per causa non imputabile al depositario e, sul piano della surroga, insufficiente la sola produzione dell'atto di transazione/quietanza. In appello la compagnia aveva ottenuto riforma e condanna del depositario, ritenendosi provato il pagamento dell'indennizzo sulla base della quietanza e ritenendo tardiva o comunque irrilevante la contestazione del convenuto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1916 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che, essendo terzo rispetto alla transazione tra assicuratore e assicurato, non poteva conoscere l'avvenuto pagamento e che quindi spettava all'assicuratore provarlo; la quietanza, inoltre, non costituiva prova piena del pagamento ma solo dichiarazione negoziale priva di attestazione certa dell'effettivo versamento; 2) violazione degli artt. 1780 c.c., 112, 346, 343 e 116 c.p.c., sostenendo che la controparte non aveva l'onere di proporre appello incidentale ma soltanto di riproporre l'eccezione di fatto non imputabile al depositario, avendola il primo giudice assorbita; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. n. 55/2014, lamentando l'erronea liquidazione del compenso per una fase istruttoria non svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato provato il pagamento dell'indennizzo in base alla sola quietanza rilasciata dal terzo e avesse indebitamente valorizzato la mancata contestazione del convenuto, nonostante il fatto del pagamento non fosse a lui noto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la tardiva riproposizione dell'eccezione non aveva rilievo decisivo ai fini della decisione, essendosi ormai verificata una decadenza processuale della parte che rendeva la censura priva di concreto pregiudizio. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    La surroga dell'assicuratore richiede la prova dei relativi presupposti; la quietanza può valere solo se, nel contesto probatorio, consente di individuare il contratto e il danno risarcito, ma non basta da sola a dimostrare il pagamento quando si tratti di fatto non noto al terzo convenuto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il pagamento dell'indennizzo grava sulla parte che invoca la surroga, quando il fatto costitutivo non possa dirsi pacifico per mancata contestazione da parte di soggetto che non ne abbia conoscenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione produce effetti solo per fatti conosciuti o ragionevolmente conoscibili dalla parte convenuta; in difetto, il fatto resta da provare.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della quietanza non può essere trattata come prova legale piena nei confronti di un terzo estraneo, ma come elemento indiziario da apprezzare insieme ad altre risultanze.

  • art. 2702 c.c.

    La quietanza, quanto al fatto materiale del pagamento, è scrittura proveniente da terzo estraneo alla lite e non ha efficacia di prova piena nei confronti del convenuto, potendo solo concorrere con altri elementi probatori.

  • art. 1780 c.c.

    La responsabilità del depositario per la mancata restituzione del bene presuppone che questi non provi che la perdita sia derivata da causa a lui non imputabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle eccezioni e al thema decidendum, ma senza esito decisivo.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale è necessario solo per questioni già esaminate e rigettate, non per quelle rimaste assorbite.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite devono essere riproposte tempestivamente nel giudizio di impugnazione, altrimenti si intendono rinunciate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione delle violazioni di legge sostanziale e processuale prospettate con i primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di violazione delle regole processuali sul giusto processo, ma la Corte ne esclude la decisività in difetto di concreto pregiudizio.

  • art. 360 bis, n. 2, c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, ritenuto contrario a principi già consolidati.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il motivo sulle spese di lite, poi assorbito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese in relazione alle fasi processuali considerate ai fini della liquidazione.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per contestare l'inclusione della fase istruttoria nella liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • Ai fini della non contestazione ex art. 115 c.p.c., il fatto allegato deve essere noto o ragionevolmente conoscibile dalla parte chiamata a contestarlo; se il fatto è ignoto al convenuto, la sua mancata contestazione non lo rende pacifico.
  • La quietanza proveniente da un terzo estraneo alla lite non ha efficacia di prova piena del pagamento nei confronti del convenuto, ma costituisce un elemento di prova da valutare unitamente ad altre circostanze che ne confermino l'attendibilità.
  • Nel giudizio di surroga dell'assicuratore, la prova del pagamento dell'indennizzo non può essere desunta automaticamente dalla sola quietanza se il documento non sia sufficiente, da solo, a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
  • L'appello incidentale è necessario solo contro capi di sentenza espressamente o implicitamente rigettati; le questioni rimaste assorbite vanno invece riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e nei tempi processuali previsti.
  • Una violazione processuale dedotta in cassazione deve essere decisiva, cioè idonea ad aver inciso concretamente sul contenuto della decisione; in mancanza di un effettivo pregiudizio la censura è inidonea a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoSurroga assicurativaDeposito
RamiProcesso civileAssicurazioniContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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