Cassazione Civile, Ordinanza n. 26453/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da un sinistro avvenuto il 9 maggio 2001 durante una partita di calcetto in un campo comunale: il giocatore, aggrappatosi alla traversa della porta, subiva il crollo della stessa sulla testa con gravissime lesioni. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta contro il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e contro il Comune, dopo l'intervento in causa dell'impresa appaltatrice dei lavori e della relativa assicuratrice. In appello veniva riconosciuta una responsabilità concorrente: 30% al danneggiato, 10% al Comune e 20% alla ditta appaltatrice, con condanna del Comune al risarcimento per la propria quota. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 652 c.p.p., 2051 c.c. e 5 D.M. L.L.P.P. 145/2000, sostenendo che la responsabilità del custode fosse stata esclusa dall'appalto in corso e che comunque il sinistro fosse dipeso esclusivamente dal comportamento del danneggiato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sull'appello incidentale proposto verso il responsabile tecnico e verso l'impresa; 3) omesso esame di fatto decisivo, per mancata motivazione sul rigetto dell'appello incidentale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese. A sua volta il danneggiato proponeva ricorso incidentale, con quattro motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. e travisamento dei fatti per il concorso di colpa attribuitogli al 70%, sostenendo che il gesto del portiere fosse un normale gesto di gioco e che la porta dovesse essere fissata al suolo; 2) omesso esame e motivazione circa l'obbligo di ancoraggio delle porte da calcio e circa la natura regolamentare della struttura; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. per la quota di responsabilità attribuita al danneggiato, ritenuta eccessiva rispetto a quella del Comune; 4) falsa applicazione della l. 109/1994 e dell'art. 2051 c.c. per non avere riconosciuto una specifica responsabilità del responsabile dell'ufficio tecnico comunale quale direttore dei lavori. La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo infondate o inammissibili le censure, e ha compensato le spese in tutti i rapporti processuali; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del Comune e infondati o inammissibili quelli del danneggiato, confermando in sostanza la decisione di merito che aveva ravvisato una responsabilità concorrente del Comune quale custode del bene, dell'impresa appaltatrice quale ulteriore custode/gestore della situazione di fatto e del danneggiato per il proprio apporto causale. Ha escluso che la sentenza penale assolutoria del responsabile tecnico impedisse l'accertamento della responsabilità civile del Comune, ha riconosciuto che la presenza dell'appalto non escludeva la custodia comunale, e ha qualificato come valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione le doglianze sulla ricostruzione del sinistro, sull'obbligo di fissaggio della porta e sulla ripartizione percentuale delle colpe. Il giudizio si è quindi concluso con il rigetto di entrambi i ricorsi, la compensazione integrale delle spese e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei ricorsi; la Corte distingue però le censure di diritto dalle doglianze fattuali, rigettando o dichiarando inammissibili queste ultime.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione del merito.
art. 652 c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile fa stato nel civile solo nei limiti previsti dalla norma; nel caso concreto non precludeva l'accertamento della responsabilità del Comune, perché l'assoluzione riguardava il responsabile tecnico e non il diverso soggetto convenuto in sede civile.
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia può concorrere tra più soggetti custodi o gestori di fatto del bene; l'appalto dei lavori non esclude di per sé la custodia dell'ente proprietario, e la ripartizione delle percentuali di responsabilità è valutazione di merito se sorretta da motivazione.
art. 5 D.M. L.L.P.P. 145/2000
È evocato in relazione agli obblighi di custodia e guardiania del cantiere gravanti sull'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude l'omessa pronuncia quando dalla motivazione risulta che il giudice di merito ha esaminato e deciso le questioni proposte, anche se non con le espressioni auspicate dalla parte.
art. 1227 c.c.
Viene applicato per valutare il concorso di colpa del danneggiato e la conseguente ripartizione del danno secondo la causalità concorrente.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; in presenza di reciproca soccombenza parziale, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese secondo valutazione discrezionale.
art. 71 del Capitolato speciale dell'appalto
È richiamato come base dell'obbligo di guardiania gravante sull'appaltatore, coerentemente con la disciplina dell'appalto pubblico.
art. 36 del Regolamento del settore della Lega Nazionale Dilettanti / regolamento FIGC
È richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere l'obbligo di ancoraggio delle porte; la Corte osserva che il regolamento era specifico per campi regolamentari di calcio e non necessariamente applicabile ai campi polivalenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro cui si collega l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato insieme al comma 1-quater.
L. 109/1994
È invocata dal ricorrente incidentale per sostenere la responsabilità del responsabile dell'ufficio tecnico quale direttore dei lavori, ma la censura viene ritenuta fattuale e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la presenza di un appalto per lavori sul bene non esclude automaticamente la custodia in capo al proprietario/ente, potendo configurarsi una responsabilità concorrente tra più soggetti che esercitano poteri di fatto o di gestione sulla cosa.
- La sentenza penale irrevocabile fa stato nel giudizio civile solo nei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'art. 652 c.p.p.; l'assoluzione di un soggetto non impedisce di accertare la responsabilità civile di un diverso convenuto per il medesimo fatto.
- Le censure che mirano a sovvertire la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o la ripartizione percentuale delle responsabilità non sono scrutinabili in cassazione come violazione di legge, ma solo nei limiti stretti del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., se davvero manca l'esame di un fatto decisivo.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la motivazione della sentenza consente di comprendere che la questione è stata comunque esaminata e decisa, anche implicitamente.
- In presenza di responsabilità concorrente e reciproca soccombenza parziale, la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la ripartizione delle spese di lite e di CTU non deve seguire in modo meccanico le percentuali di colpa accertate.
- Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. può essere valorizzato quando la condotta della vittima abbia inciso causalmente sull'evento, ma la relativa valutazione resta tipicamente di merito se sorretta da motivazione non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26399/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26406/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26410/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26411/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2023 del 13/09/2023
- ordinanza_civile · 13 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →