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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, effettuata presso lo studio del difensore nonostante fosse stata eletta diversa dimora (violazione artt. 180, comma 1, lett. c e 182 c.p.p.); (2) vizio di accertamento e violazione di legge (artt. 125 comma 3, 192 e 546 c.p.p.), sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato: secondo la difesa la documentazione acquisita consentiva comunque la ricostruzione del patrimonio (quindi non si sarebbe integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica ma, al più, una bancarotta documentale semplice) e mancava la prova dello scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto dichiara il motivo indeducibile: nonostante un vizio formale nella notifica, l'imputato aveva comunque piena e integrale conoscenza dell'atto (ha chiesto rinvio per legittimo impedimento alla prima udienza e poi ha rinunciato al videocollegamento), quindi il vizio formale non può essere fatto valere. Sul secondo punto ritiene il motivo infondato: la bancarotta fraudolenta documentale è reato di mera condotta che si perfeziona con la distruzione, sottrazione o mancata tenuta delle scritture contabili, idonee a creare pericolo per i creditori, indipendentemente dall'effettiva impossibilità di ricostruire i dati patrimoniali; il dolo specifico (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto) può essere desunto dalle circostanze e dall'omessa conservazione/tenuta di fatture e registro IVA nonché dall'imponente debito fiscale (circa 3,6 milioni di euro). Pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regole sulla notificazione degli atti; il vizio formale della notificazione è iniducibile se il destinatario ha comunque avuto piena e integrale conoscenza dell'atto.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle notificazioni in occasione dell'ufficio del difensore; la Corte ha ritenuto che la violazione non rilevi se l'obiettivo della notificazione (la conoscenza dell'atto) è stato comunque raggiunto.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla impugnazione e motivazione; utilizzata nella valutazione dei profili di vizio di motivazione/accertamento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole di acquisizione delle prove e della loro valutazione; la Corte ha confermato la legittima valutazione probatoria delle circostanze indicative del dolo specifico.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma in tema di motivazione della sentenza e valutazione degli elementi di fatto; richiamata nel quadro della censura sulla motivazione del giudice di merito.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Prevede la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ricorda che si tratta di un reato che richiede dolo specifico e si concretizza nella distruzione, sottrazione o falsificazione delle scritture contabili con finalità fraudolenta.

  • art. 217 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta semplice (anche per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili) che può essere anche colposa; distingue le ipotesi prive di frode da quelle previste dall'art. 216.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022)

    Precedenti richiamati che affermano: la fattispecie della bancarotta documentale è reato di mera condotta; la possibilità di ricostruire i dati "aliunde" non esclude il reato; il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze complessive della vicenda.

Massime di principio

  • Un vizio formale nella notificazione è iniducibile se il destinatario ha già avuto piena e integrale conoscenza dell'atto: il principio della sostanza prevale sul formalismo quando la funzione della notifica (informare) è già stata raggiunta.
  • La bancarotta fraudolenta documentale è un reato di mera condotta: si integra con la distruzione/sottrazione/irregolare tenuta delle scritture contabili, indipendentemente dall'effettiva conseguenza materiale di impedire la ricostruzione patrimoniale.
  • La possibilità di ricostruire i dati contabili "aliunde" non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta documentale fraudolenta: la rilevanza è la pericolosità della condotta per i creditori, non l'effettivo successo nell'occultamento.
  • Il dolo specifico (scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) può essere desunto dalla valutazione complessiva delle circostanze, inclusa l'omessa conservazione di fatture, l'assenza di registri IVA e l'entità del debito.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrà puntare a dimostrare l'assenza di finalità fraudolenta con elementi positivi (es. cause oggettive dell'omissione, tempestive attività di ricostruzione contabile documentabile) e contestare la sussistenza delle circostanze dalle quali è stato dedotto il dolo.

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