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Sentenza

Sentenza n. 4321/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in data 21 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202408379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per motivi di cure sanitarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto richiesto per svolgere in Italia visite e accertamenti medici connessi a una nefropatia. Ha dedotto il difetto di motivazione, ritenendo stereotipa la formula utilizzata dall’amministrazione; il difetto di istruttoria, per mancata acquisizione di ulteriori elementi e mancata attivazione del soccorso istruttorio; l’omissione del preavviso di rigetto; la violazione della disciplina di settore, assumendo di possedere i requisiti per il rilascio del visto. Il giudizio è stato preceduto da un’attività istruttoria disposta dal TAR, con deposito di un rapporto amministrativo e della documentazione allegata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, poiché l’amministrazione ha prodotto il preavviso notificato personalmente all’interessato. Ha invece accolto le censure concernenti il difetto di istruttoria e l’omessa attivazione del contraddittorio, rilevando che, considerata la delicatezza della materia e l’interesse alla salute, l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’istanza mediante colloquio consolare e soccorso istruttorio, anziché limitarsi a un rigetto allo stato degli atti. Il fondamento di tali obblighi è stato individuato nel principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e amministrato, nell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e nell’art. 4, comma 3, d.m. 850/2011. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, dovendo l’amministrazione riesercitare il potere sulla base degli atti del giudizio e in contraddittorio con l’interessato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 85 c.p.c., consente la prosecuzione e decisione del giudizio nonostante la rinuncia al mandato difensivo, quando non sia stato nominato un nuovo difensore dopo il rinvio concesso a tal fine.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 39 c.p.a. per ritenere che la rinuncia al mandato difensivo non impedisse la decisione della causa in assenza di nomina di un nuovo difensore.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e amministrati costituisce fondamento dell’obbligo di approfondire l’istanza e di instaurare un contraddittorio effettivo nel procedimento di visto, nei presupposti considerati dal giudice.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiamato quale base giuridica dell’attività istruttoria e dell’acquisizione degli elementi necessari alla decisione amministrativa.

  • art. 4, comma 3, d.m. 850/2011

    Richiamato quale disposizione della disciplina di settore che concorre a fondare la necessità di approfondimento, colloquio consolare e soccorso istruttorio prima del diniego del visto nei casi esaminati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La relativa censura è stata respinta perché l’amministrazione ha dimostrato di avere notificato al richiedente il preavviso di diniego.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al rilascio di un visto d’ingresso per cure sanitarie, quando la domanda presenta elementi medici e documentali tali da richiedere un approfondimento, l’amministrazione non può limitarsi a un diniego allo stato degli atti, ma deve svolgere un’istruttoria adeguata e completa.
  • In materia di visto per cure sanitarie, il principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e amministrato, unitamente all’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e alla disciplina settoriale, può imporre l’attivazione di un contraddittorio effettivo mediante colloquio consolare e soccorso istruttorio.
  • La particolare rilevanza dell’interesse alla salute impone all’amministrazione di calibrare l’istruttoria sulla delicatezza della situazione concreta e di consentire all’interessato di chiarire o integrare gli elementi necessari alla decisione.
  • L’accertata omissione di un’istruttoria adeguata e del contraddittorio procedimentale comporta l’annullamento del diniego, con obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere alla luce degli atti acquisiti nel giudizio e in contraddittorio con l’interessato.
  • La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto non può essere accolta quando l’amministrazione dimostri documentalmente che il preavviso è stato notificato personalmente al destinatario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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