Sentenza n. 14/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 845/2024 in data 29 ottobre 2024 e n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio, di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 845/2024 e n. 5/2025, limitatamente alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. Ha dedotto che le pronunce, ritualmente notificate all’amministrazione il 3 aprile 2025, erano passate in giudicato, come attestato dalle certificazioni della cancelleria, ma non erano state eseguite. Ha chiesto il pagamento della somma complessiva indicata nel ricorso, comprensiva degli accessori, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni successivo ritardo o inosservanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: le sentenze del giudice ordinario erano definitive, ritualmente notificate e non eseguite nella parte relativa alle spese processuali; inoltre era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento da parte delle amministrazioni statali. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare al ricorrente quanto dovuto in qualità di procuratore antistatario, nella misura stabilita dai giudicati, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, salvo quanto eventualmente già versato. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza proposta autonomamente dal difensore distrattario, poiché la distrazione delle spese instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante previsione di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto secondo i giudicati, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è concesso un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il decorso del termine rileva ai fini dell’esperibilità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore fa sorgere un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente, legittimando il difensore a promuovere autonomamente il giudizio di ottemperanza per conseguire il pagamento riconosciuto dal giudicato.
- Per l’esecuzione di una pronuncia nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto rilevante per l’esperimento dell’azione di ottemperanza, quando la pronuncia sia stata ritualmente notificata e sia passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile dopo l’inutile decorso del termine mediante richiesta dell’interessato.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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