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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32678/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione contro l'ordinanza dibattimentale era stata proposta fuori dall'ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva disposto lo stralcio, dal fascicolo del dibattimento, delle trascrizioni di alcune conversazioni. La Corte rileva che l'impugnazione era rivolta contro un'ordinanza dibattimentale e che non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 586, comma 3, c.p.p.; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 586, comma 3, c.p.p.

    L'impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale era proposta fuori dall'ipotesi eccezionale prevista dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emergano assenza di colpa.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza dibattimentale è inammissibile quando sia proposto fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale.
  • La manifesta infondatezza dell'impugnazione consente la declaratoria di inammissibilità de plano nei casi previsti dal codice di rito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, purché non difettino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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