Cassazione Penale, Ordinanza n. 32678/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione contro l'ordinanza dibattimentale era stata proposta fuori dall'ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva disposto lo stralcio, dal fascicolo del dibattimento, delle trascrizioni di alcune conversazioni. La Corte rileva che l'impugnazione era rivolta contro un'ordinanza dibattimentale e che non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 586, comma 3, c.p.p.; per tale ragione il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile de plano.
Norme richiamate
L'impugnazione avverso l'ordinanza dibattimentale era proposta fuori dall'ipotesi eccezionale prevista dalla norma, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso manifestamente infondato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emergano assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza dibattimentale è inammissibile quando sia proposto fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale.
- La manifesta infondatezza dell'impugnazione consente la declaratoria di inammissibilità de plano nei casi previsti dal codice di rito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, purché non difettino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →