Sentenza n. 10137/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del verbale di accertamento dei requisiti psicofisici dell'8 luglio 2025, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di selezione di Ancona - Direzione generale per il personale militare ha giudicato la ricorrente «NON IDONEO per positività all'IGRA TEST in assenza di accertata esecuzione di terapia medica eradicante - cod. 72 (per analogia) della DT del 04/06/2014 - AR 3(tre)» e l'ha esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025 -2027) di 266 allievi marescialli della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000168 20-03-2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto; - del decreto interdirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000969 02.10.2025 del vice direttore della direzione generale per il personale militare di concerto con il vice comandante generale del corpo delle capitanerie di porto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del predetto concorso pubblico; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti, ai provvedimenti suindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica per positività all'IGRA test ed esclusione dal concorso, nonché graduatoria finale nella parte in cui non comprende la candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale dell'8 luglio 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici l'aveva giudicata non idonea, per positività all'IGRA test in assenza di prova dell'esecuzione di terapia eradicante, e l'aveva esclusa dal concorso per l'ammissione al 28° corso biennale di allievi marescialli della Marina Militare. Ha inoltre impugnato la graduatoria finale. Ha dedotto violazione della Direttiva Tecnica della Sanità Militare del 4 giugno 2014 ed eccesso di potere per falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, richiamando ulteriori accertamenti medici e una perizia tecnica di parte dai quali sarebbe risultata la piena idoneità. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione medica da parte della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che ha concluso per l'idoneità della candidata al reclutamento, ritenendo insussistente la causa di inidoneità contestata. La verificazione ha evidenziato che un IGRA o Quantiferon positivo dimostra una risposta immunitaria al Mycobacterium tuberculosis e un'esposizione passata o recente, ma non distingue necessariamente tra infezione latente, malattia attiva, esposizione pregressa o stato clinico e non dimostra la contagiosità. È stato inoltre valorizzato l'esito negativo della ricerca del DNA del Mycobacterium tuberculosis mediante PCR su espettorato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il giudizio di inidoneità e la graduatoria finale nella parte in cui non contempla la ricorrente. Ha ritenuto che le valutazioni psicofisiche, pur espressione di discrezionalità tecnica, siano sindacabili quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione svolta da un organismo pubblico specializzato ha accertato una condizione compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale e l'idoneità al reclutamento, facendo emergere un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica. Il Ministero non ha prodotto elementi idonei a spiegare il diverso esito degli accertamenti medici. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, nonché delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
la causa è stata definita con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, previa informazione alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
Direttiva Tecnica della Sanità Militare del 4 giugno 2014
La disciplina tecnica era stata applicata dalla Commissione per fondare il giudizio di non idoneità; il giudice ne ha scrutinato l'applicazione alla luce degli accertamenti medici svolti in verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in sede di pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Le valutazioni medico-legali compiute nell'ambito di procedure concorsuali militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ma restano sindacabili dal giudice amministrativo quando emergano travisamento dei fatti, illogicità o un errore evidente nell'esercizio del potere.
- La positività a un test IGRA o Quantiferon dimostra una risposta immunitaria al Mycobacterium tuberculosis e un'esposizione passata o recente, ma non prova di per sé la presenza di tubercolosi attiva, la contagiosità del soggetto o la necessità della sua esclusione da una procedura concorsuale; sono necessari ulteriori accertamenti per distinguere infezione latente e malattia attiva.
- Una verificazione medico-specialistica svolta da un organismo pubblico qualificato, quando accerti l'insussistenza della causa di inidoneità e la compatibilità della condizione del candidato con il reclutamento, può dimostrare l'errore dell'originario giudizio medico-amministrativo.
- In presenza di una verificazione sfavorevole all'amministrazione, quest'ultima deve fornire elementi tecnici idonei a spiegare il diverso esito degli accertamenti medici; la mancata produzione di tali elementi può confermare il travisamento dei fatti o l'illogicità del giudizio di inidoneità.
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