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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36148/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia riguarda un brevetto per invenzione industriale avente a oggetto un'apparecchiatura per la preparazione asettica di alimenti, concesso al titolare originario e licenziato a una società. I ricorrenti avevano agito contro un ex dipendente della società, ritenendo che questi avesse commercializzato e pubblicizzato, come titolare di impresa individuale, un macchinario costituente contraffazione del brevetto e, inoltre, un atto di concorrenza sleale per imitazione servile. I giudici di merito avevano respinto le domande: in primo grado e in appello si era ritenuto che il brevetto difettasse di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione, e che la successiva limitazione/riformulazione delle rivendicazioni fosse inammissibile perché ampliativa della privativa oltre il contenuto originario della domanda; quanto alla concorrenza sleale, si era esclusa la confondibilità dei prodotti e la decettività della condotta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 51, 52, 76, 79 e 244 c.p.i., sostenendo: (i) l'erronea applicazione della disciplina del codice della proprietà industriale a un brevetto rilasciato prima della sua entrata in vigore; (ii) l'erronea valutazione dell'insufficienza descrittiva, perché un esperto del ramo avrebbe potuto comprendere il trovato anche alla luce dei disegni; (iii) l'erronea declaratoria di inammissibilità della limitazione del brevetto, che secondo loro avrebbe avuto natura meramente inclusiva e non estensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che i ricorrenti non avevano spiegato in modo specifico in che misura l'applicazione del codice della proprietà industriale, anziché della disciplina previgente, avrebbe inciso sulla soluzione della controversia; dall'altro, ha ribadito che le norme del c.p.i. sui requisiti di brevettabilità e sulle cause di nullità non si applicano ai brevetti e alle domande anteriori alla sua entrata in vigore, per il principio di irretroattività. Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sufficiente descrizione dell'invenzione e sull'ammissibilità della riformulazione delle rivendicazioni fosse rimessa al giudice di merito e non fosse sindacabile in cassazione, in assenza di specifiche censure motivazionali. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. prop. ind.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per il giudizio di inammissibilità

  • art. 52 cod. prop. ind.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo, senza accoglimento della doglianza

  • art. 76 cod. prop. ind.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla validità del brevetto

  • art. 79 cod. prop. ind.

    la riformulazione delle rivendicazioni non può estendere la protezione oltre il contenuto della domanda originaria

  • art. 244 cod. prop. ind.

    richiamato nel ricorso, ma non ha condotto all'accoglimento

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per affermare il principio di irretroattività delle leggi nel tempo, che la Corte applica per escludere la retroattività delle norme del c.p.i. ai brevetti anteriori

  • art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127

    l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Le norme del codice della proprietà industriale sui requisiti di brevettabilità e sulle cause di nullità non si applicano alle domande e ai brevetti rilasciati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in forza del principio di irretroattività della legge.
  • La valutazione sulla sufficienza della descrizione dell'invenzione, così come quella sulla validità del brevetto, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • La censura di legittimità deve essere specifica: non basta invocare una disciplina normativa diversa, ma occorre indicare in concreto come l'erronea applicazione della norma abbia inciso sulla decisione.
  • La limitazione o riformulazione delle rivendicazioni non è consentita quando comporti un'estensione della protezione brevettuale oltre il contenuto della domanda originaria; la valutazione della relazione tra rivendicazioni originarie e riformulate appartiene al giudice di merito.
  • Il requisito della descrizione brevettuale è integrato solo se il testo consente a un tecnico esperto di realizzare il trovato con chiarezza e completezza, anche alla luce degli eventuali disegni allegati; se tale accertamento è negativo, la relativa statuizione non è rivalutabile in sede di legittimità senza specifiche censure sul vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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