Cassazione Civile, Ordinanza n. 36148/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia riguarda un brevetto per invenzione industriale avente a oggetto un'apparecchiatura per la preparazione asettica di alimenti, concesso al titolare originario e licenziato a una società. I ricorrenti avevano agito contro un ex dipendente della società, ritenendo che questi avesse commercializzato e pubblicizzato, come titolare di impresa individuale, un macchinario costituente contraffazione del brevetto e, inoltre, un atto di concorrenza sleale per imitazione servile. I giudici di merito avevano respinto le domande: in primo grado e in appello si era ritenuto che il brevetto difettasse di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione, e che la successiva limitazione/riformulazione delle rivendicazioni fosse inammissibile perché ampliativa della privativa oltre il contenuto originario della domanda; quanto alla concorrenza sleale, si era esclusa la confondibilità dei prodotti e la decettività della condotta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 51, 52, 76, 79 e 244 c.p.i., sostenendo: (i) l'erronea applicazione della disciplina del codice della proprietà industriale a un brevetto rilasciato prima della sua entrata in vigore; (ii) l'erronea valutazione dell'insufficienza descrittiva, perché un esperto del ramo avrebbe potuto comprendere il trovato anche alla luce dei disegni; (iii) l'erronea declaratoria di inammissibilità della limitazione del brevetto, che secondo loro avrebbe avuto natura meramente inclusiva e non estensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che i ricorrenti non avevano spiegato in modo specifico in che misura l'applicazione del codice della proprietà industriale, anziché della disciplina previgente, avrebbe inciso sulla soluzione della controversia; dall'altro, ha ribadito che le norme del c.p.i. sui requisiti di brevettabilità e sulle cause di nullità non si applicano ai brevetti e alle domande anteriori alla sua entrata in vigore, per il principio di irretroattività. Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sufficiente descrizione dell'invenzione e sull'ammissibilità della riformulazione delle rivendicazioni fosse rimessa al giudice di merito e non fosse sindacabile in cassazione, in assenza di specifiche censure motivazionali. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 cod. prop. ind.
richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per il giudizio di inammissibilità
art. 52 cod. prop. ind.
richiamato dai ricorrenti nel motivo, senza accoglimento della doglianza
art. 76 cod. prop. ind.
richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla validità del brevetto
art. 79 cod. prop. ind.
la riformulazione delle rivendicazioni non può estendere la protezione oltre il contenuto della domanda originaria
art. 244 cod. prop. ind.
richiamato nel ricorso, ma non ha condotto all'accoglimento
art. 11 disp. prel. c.c.
invocato per affermare il principio di irretroattività delle leggi nel tempo, che la Corte applica per escludere la retroattività delle norme del c.p.i. ai brevetti anteriori
art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è possibile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per il deposito della memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Le norme del codice della proprietà industriale sui requisiti di brevettabilità e sulle cause di nullità non si applicano alle domande e ai brevetti rilasciati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in forza del principio di irretroattività della legge.
- La valutazione sulla sufficienza della descrizione dell'invenzione, così come quella sulla validità del brevetto, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La censura di legittimità deve essere specifica: non basta invocare una disciplina normativa diversa, ma occorre indicare in concreto come l'erronea applicazione della norma abbia inciso sulla decisione.
- La limitazione o riformulazione delle rivendicazioni non è consentita quando comporti un'estensione della protezione brevettuale oltre il contenuto della domanda originaria; la valutazione della relazione tra rivendicazioni originarie e riformulate appartiene al giudice di merito.
- Il requisito della descrizione brevettuale è integrato solo se il testo consente a un tecnico esperto di realizzare il trovato con chiarezza e completezza, anche alla luce degli eventuali disegni allegati; se tale accertamento è negativo, la relativa statuizione non è rivalutabile in sede di legittimità senza specifiche censure sul vizio motivazionale.
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