Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza ex art. 192 del T.U.A. del Sindaco del Comune di Foggia n. -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto e precedente o comunque collegato, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. 152/2006 che imponeva la bonifica, la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco le aveva ordinato, quale proprietaria del fondo, di provvedere alla bonifica e al ripristino dei luoghi in relazione all'abbandono, da parte di ignoti, di ecoballe all'interno dell'area recintata. Il Comune aveva ritenuto configurabile una condotta di agevolazione colposa, valorizzando la vegetazione perimetrale non manutenuta, la presunta facile accessibilità dalla strada statale, il rinvenimento del cancello talvolta aperto, l'assenza di guardiania e le immagini di Google Maps relative al periodo 2014-2024. La ricorrente ha dedotto l'assenza di dolo o colpa, evidenziando che il cancello era chiuso con catena e lucchetto, che l'abbandono era avvenuto improvvisamente e per opera di ignoti durante la notte, che l'accaduto era stato denunciato senza ritardo ai Carabinieri Forestali, che l'area era stata sottoposta a sequestro penale e che era stato immediatamente attivato un servizio di vigilanza, il quale aveva impedito un successivo tentativo di abbandono. Ha inoltre contestato la configurabilità di una responsabilità oggettiva o di posizione fondata sulla mera titolarità del fondo e sulla mancata installazione di sistemi di videosorveglianza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Ha chiarito che l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 configura una responsabilità per fatto proprio colpevole e non una responsabilità oggettiva del proprietario. Il proprietario può essere destinatario dell'ordine di rimozione quando l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, anche per omessa custodia, ma l'amministrazione deve dimostrare almeno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell'abbandono. La mera inerzia rispetto al fatto altrui non è sufficiente. Nel caso concreto, l'abbandono era stato improvviso e isolato; la società frequentava l'area per i lavori in corso, aveva denunciato immediatamente l'accaduto e aveva attivato un servizio di vigilanza, impedendo un ulteriore tentativo. La presenza di vegetazione perimetrale, le episodiche immagini di Google Maps e la mancata installazione di un impianto di videosorveglianza non dimostravano, da sole, una negligenza colpevole: le recinzioni possono avere limitata efficacia dissuasiva, la videosorveglianza comporta costi non esigibili in assenza di segnali preventivi e la cura della recinzione o del cancello costituisce una facoltà del proprietario, non un obbligo automaticamente sanzionabile. La mera adiacenza alla strada statale non costituiva un indice sufficiente di prevedibilità dell'evento. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. [...] chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa»

    La norma richiede l'imputabilità dell'abbandono al proprietario a titolo di dolo o colpa e non consente di fondare l'ordine di rimozione sulla mera titolarità del fondo. È necessaria la prova di una condotta personale colpevole, anche consistente in agevolazione colposa o omessa custodia, accertata dall'amministrazione in contraddittorio.

Massime di principio

  • L'ordine previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 può essere imposto al proprietario dell'area interessata dall'abbandono di rifiuti soltanto quando l'illecito sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa; la mera proprietà del fondo non determina una responsabilità oggettiva o di posizione.
  • Per estendere al proprietario la responsabilità per l'abbandono commesso da terzi, l'amministrazione deve provare, anche mediante elementi indiziari idonei a rendere prevedibile l'evento, una condotta personale di agevolazione colposa o un'omessa custodia concretamente rimproverabile; la mera inerzia successiva all'illecito non è sufficiente.
  • La prevedibilità dell'evento costituisce presupposto della colpa del proprietario e può essere desunta, tra l'altro, da frequentazione dell'area, prossimità dell'abitazione, precedenti abbandoni, avvisi dell'amministrazione, permanenza prolungata o accumulo progressivo dei rifiuti; in assenza di tali elementi, un abbandono improvviso e isolato non consente di presumere la colpa.
  • La presenza di vegetazione perimetrale, la contestata apertura episodica del cancello documentata da immagini riferite a un arco temporale esteso e la mancata installazione di un sistema di videosorveglianza non dimostrano di per sé l'omessa custodia colposa, soprattutto quando il proprietario abbia recinzione, frequentazione dell'area, immediata denuncia dell'illecito e tempestiva attivazione di vigilanza.

Come è indicizzato

MaterieRifiuti
RamiAmbiente
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.