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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43189/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova (8/07/2024) che aveva respinto l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del GIP che aveva rifiutato la revoca o la sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata con ordinanze del 6 maggio e del 18 luglio 2024, in relazione a contestazioni provvisorie per plurime violazioni degli artt. 318 e 319 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che successivamente (ordinanza del GIP del 1° agosto 2024) le misure cautelari impugnate sono state revocate e l'indagato è stato ordinato liberare se non detenuto per altra causa. La Corte ha inoltre precisato che, in considerazione del venir meno dell'interesse per causa non imputabile al ricorrente, non si procede alla condanna alle spese processuali né al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al deposito in atti dell'ordinanza del GIP che ha revocato la misura; norma procedurale usata per integrare il fascicolo del ricorso

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (il testo ricostruisce che le contestazioni provvisorie riguardavano plurime violazioni di questa norma)

  • art. 319 cod. pen.

    Altra norma sostanziale implicata nelle contestazioni provvisorie; le misure cautelari erano collegate a contestazioni per violazioni di questa norma

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti)

    Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397 - 01

    Conferma il principio che il ricorso contro un provvedimento cautelare diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se il provvedimento stesso è stato annullato o revocato

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021 (Pujia)

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549

    Stabilisce che la sopravvenuta perdita di interesse determinata dalla revoca della misura cautelare non configura soccombenza imputabile al ricorrente e quindi non comporta la condanna alle spese processuali né il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione avverso un provvedimento di applicazione di misura cautelare diventa generalmente inammissibile se, prima della decisione, la misura è stata revocata o annullata, perché manca l'interesse ad impugnare un provvedimento privo di effetti
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse dovuta a eventi non imputabili al ricorrente (es. revoca della misura da parte del GIP) non costituisce soccombenza e in genere esclude la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
  • Per preservare la rilevanza del gravame in situazioni analoghe, il difensore dovrebbe tempestivamente comunicare al giudice della causa le novità sopravvenute (es. revoca della misura) chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere oppure valutare il ritiro del ricorso quando opportuno
  • Occorre verificare sempre se permangono effetti collateralmente rilevanti (p.es. annotazioni, interdizioni, conseguenze patrimoniali o disciplinari) che possano mantenere attivo l'interesse all'impugnazione anche dopo la revoca della misura cautelare

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