Sentenza del 18/06/2019 n. 3640 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO - Acquisti da fornitore privo di organizzazione - Imprenditore mediamente accorto - Consapevolezza del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni contestate - Sussiste - Circostanza che trattavasi di unica fattura scarsamente incidente sul volume d'affari - Irrilevanza - Partecipazione inconsapevole all'operazione illecita - Non sussiste - Indeducibilità dell'iva - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione dell'IVA pari a circa 6.854,40 euro relativa a una fattura emessa dalla società WWW, ritenuta soggettivamente inesistente. Il fornitore risultava privo di una sede e di un'effettiva struttura operativa e amministrativa, senza dipendenti o collaboratori, con scritture contabili non rinvenute, dichiarazioni fiscali omesse e mancato versamento di imposte. Secondo l'Ufficio, un imprenditore mediamente accorto avrebbe dovuto rilevare tali anomalie e non poteva invocare una partecipazione inconsapevole all'operazione fraudolenta. La società sosteneva invece la regolarità dei pagamenti, la congruità dei prezzi e la scarsa incidenza dell'unica fattura, pari a circa l'1% del volume d'affari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente la consapevolezza, o quantomeno la colpevole ignoranza, della società acquirente circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione. Ha affermato che il cessionario deve adottare una diligenza ragionevole nella scelta del fornitore e verificare la sua effettiva struttura e capacità commerciale. La tracciabilità dei pagamenti, la congruità dei prezzi e il fatto che si trattasse di una sola fattura di modesto importo rispetto al fatturato non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la responsabilità. È stata quindi confermata l'indetraibilità dell'IVA e la società è stata condannata alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 900 euro.
Norme richiamate
Art. 8, D.L. 16/2012, convertito con L. 44/2012
Richiamato in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e conseguenze fiscali, tra cui l'indetraibilità dell'IVA quando il cessionario è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, della frode.
Cassazione, sentenza n. 10414/2011
A carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente
L'acquirente deve verificare non solo la regolarità formale della documentazione, ma anche l'esistenza di una struttura operativa effettiva e della capacità del fornitore di svolgere autonomamente l'attività dichiarata.
Corte di giustizia UE, cause riunite C-439/04 e C-440/04, punto 51
Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode.
Corte di giustizia UE, causa C-384/04, punto 33
La tutela del diritto alla detrazione presuppone che il contribuente non abbia ignorato, con la diligenza ragionevolmente esigibile, gli elementi indicativi dell'irregolarità o della frode.
Massime di principio
- Per detrarre l'IVA non è sufficiente possedere una fattura formalmente corretta e dimostrare il pagamento tracciabile: l'acquirente deve comportarsi come un imprenditore mediamente accorto.
- La diligenza richiesta riguarda anche elementi sostanziali del fornitore, come l'esistenza di una sede, personale, mezzi, capacità operativa, regolarità fiscale e concreta capacità di fornire i beni o servizi.
- La presenza di anomalie gravi e oggettivamente riconoscibili può dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
- Il modesto importo della fattura rispetto al volume d'affari, il fatto che si tratti di un'unica operazione e la congruità del prezzo non escludono automaticamente l'indetraibilità dell'IVA.
- Non è richiesto al contribuente di svolgere un'indagine investigativa completa sul fornitore, ma deve effettuare controlli ragionevoli e proporzionati alle circostanze dell'operazione.
- In presenza di un fornitore privo di una reale organizzazione aziendale, la detrazione dell'IVA può essere negata se il contribuente non dimostra di aver adottato adeguate verifiche preventive.
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