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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-382/21

Ordinanza della Corte (sezione ammissione delle impugnazioni) del 10 dicembre 2021. — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR. — Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-382/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto, ha ammesso l’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale in materia di disegni e modelli comunitari. La questione riguarda se un disegno o modello comunitario possa rivendicare un termine di priorità di dodici mesi sulla base di una precedente domanda internazionale di brevetto. La Corte ha ritenuto che l’EUIPO avesse sufficientemente dimostrato l’esistenza di una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le spese sono state riservate.

Ammissibilità di un’impugnazione dell’EUIPO che contesta la sentenza del Tribunale sul termine di priorità per un disegno o modello comunitario rivendicato sulla base di una domanda internazionale di brevetto.

La questione giuridica

Se l’impugnazione dell’EUIPO, diretta contro la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto un termine di priorità di dodici mesi per una domanda di disegno o modello comunitario fondata su una precedente domanda internazionale di brevetto, sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

L’impugnazione è ammessa quando il ricorrente dimostra, con elementi concreti e pertinenti, che la sentenza impugnata solleva una questione di diritto che eccede il caso concreto e può incidere sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficiente la dimostrazione del carattere sistemico della questione relativa alla possibilità di colmare una presunta lacuna del regolamento n. 6/2002 mediante l’applicazione diretta dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, e ha pertanto ammesso integralmente l’impugnazione dell’EUIPO.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
  • Trattato di cooperazione in materia di brevetti
  • Accordo TRIPS
  • Decisione 94/800/CE

Ammissibilità dell’impugnazione in materia di disegni o modelli comunitari

La pronuncia è un’ordinanza della Sezione per l’ammissione delle impugnazioni della Corte di giustizia, resa nell’ambito di un’impugnazione dell’EUIPO contro una sentenza del Tribunale relativa alla registrazione di apparecchi e articoli per la ginnastica e per lo sport come disegni o modelli comunitari. Il nodo centrale è se la sentenza del Tribunale, che ha riconosciuto un termine di priorità di dodici mesi in presenza di una domanda internazionale di brevetto anteriore, ponga una questione importante per il diritto dell’Unione ai fini dell’ammissione dell’impugnazione.

Fatti e procedimento

L’EUIPO chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, con cui era stata annullata la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019. Il contenzioso riguardava una domanda di registrazione di disegni o modelli comunitari che rivendicava la priorità di una domanda internazionale di brevetto depositata nell’ambito del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Quadro normativo dell’ammissibilità

La Corte ricorda il meccanismo introdotto dall’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, secondo cui le impugnazioni contro decisioni del Tribunale che riguardano decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO sono soggette ad ammissione preventiva. Ai sensi degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, il ricorrente deve presentare una domanda specifica, chiara e precisa, che indichi la questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e spieghi perché tale questione sia rilevante.

Motivo unico dell’EUIPO

L’EUIPO fondava l’impugnazione su un unico motivo, articolato in tre parti, tutte riferite alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

  • Con la prima parte sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente qualificato come lacuna normativa la mancata previsione, nell’articolo 41, della possibilità di fondare la priorità di un disegno o modello su un brevetto.
  • Con la seconda parte contestava il fatto che il Tribunale avesse riconosciuto un termine di priorità di dodici mesi, attribuendo di fatto effetto diretto all’articolo 4 della Convenzione di Parigi.
  • Con la terza parte censurava l’interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, negando che esso stabilisca una regola generale idonea a giustificare il termine di dodici mesi.

Valutazione della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ribadisce che spetta al ricorrente dimostrare che la questione sollevata è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire e, se del caso, delimitare i motivi da esaminare nel merito.

Nel caso concreto, la Corte osserva che l’EUIPO ha descritto con precisione il proprio motivo unico e ha chiarito che il Tribunale avrebbe:

  • ritenuto esistente una lacuna nell’articolo 41 del regolamento n. 6/2002 quanto al termine di priorità per una domanda di disegno o modello fondata su una domanda internazionale di brevetto;
  • colmato tale lacuna mediante applicazione della Convenzione di Parigi;
  • attribuito in modo improprio effetto diretto all’articolo 4 di tale Convenzione, in contrasto con la giurisprudenza, in particolare la sentenza Develey/UAMI.

La Corte ritiene altresì che l’EUIPO abbia spiegato in modo concreto perché la questione ecceda il caso specifico. In particolare, la questione avrebbe potenziali ripercussioni:

  • sul regime delle rivendicazioni di priorità in materia di disegni e modelli;
  • sulla valutazione della novità, tenuto conto dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002;
  • su altri diritti di proprietà intellettuale, con possibili effetti sistemici;
  • sull’incertezza giuridica e sulla reciprocità con taluni Stati terzi.

Ragionamento decisivo della Corte

La Corte considera sufficiente la dimostrazione fornita dall’EUIPO circa l’esistenza e l’importanza della questione di diritto. In particolare, la Corte accoglie la prospettazione secondo cui la questione riguarda, in sostanza, se una presunta lacuna del diritto dell’Unione possa essere colmata mediante l’applicazione diretta di una disposizione di diritto internazionale che non soddisfi le condizioni richieste per produrre effetti diretti.

Poiché tale questione ha una portata che va oltre il solo contenzioso tra EUIPO e The KaiKai Company e tocca l’assetto complessivo delle regole di priorità e il rapporto tra diritto dell’Unione e Convenzione di Parigi, la Corte ritiene integrato il criterio di ammissibilità.

Dispositivo

La Corte ammette integralmente l’impugnazione e riserva le spese, disponendo che il procedimento prosegua secondo le norme sul giudizio di impugnazione.

Principio ricavabile

In materia di ammissione delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a provvedimenti dell’EUIPO, la domanda di ammissione è sufficiente quando il ricorrente dimostra, con argomenti specifici e concreti, che il motivo dedotto pone una questione di principio idonea a incidere oltre il caso concreto sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, anche se la questione nasce da un conflitto tra regolamento UE e Convenzione di Parigi.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitaripriorità di depositoproprietà intellettualeeffetti diretti del diritto internazionaleammissibilità delle impugnazioni

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