Cassazione Penale, Ordinanza n. 01544/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato ambientale. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di secondo grado non avrebbe considerato le argomentazioni difensive e gli elementi offerti dalla difesa, che avrebbero dovuto condurre a un’assoluzione oppure, quantomeno, a una riduzione della pena. In particolare, si contestava la misura ritenuta eccessivamente gravosa della pena e si invocava una più favorevole applicazione dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui lamentava vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e aspecifico, privo di puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di appello, e che non emergevano illogicità o contraddizioni motivazionali. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'inammissibilità per genericità sussiste anche quando manchi la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione. Quanto alla pena, ha osservato che essa era stata irrogata al di sotto del medio edittale, sicché era sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, con implicito riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
nella determinazione della pena, se la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi valutativi previsti dalla norma
art. 591 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità/aspecificità dei motivi
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive di specifiche ragioni di diritto e di fatto, o che non si confronti puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- La genericità dell'impugnazione comprende anche la mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a base della sentenza e quelle sviluppate nel ricorso.
- In tema di determinazione della pena, quando il giudice applica una pena inferiore al medio edittale, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La doglianza che denunci illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile se tali vizi non emergono dal provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →