Cassazione Penale, Sentenza n. 38109/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione imposto con sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (artt. 163 e 165 c.p.p.) per presunta omissione di considerazione dell'"involontaria impossibilità" di ottemperare alla demolizione per ragioni economiche (assenza di reddito della ricorrente, reddito del coniuge prossimo all'indigenza, richiamo erroneo ad altri immobili); 2) vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe respinto apoditticamente la prova dell'impossibilità materiali ed economiche di ottemperare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio per cui grava sul soggetto condannato l'onere di provare l'impossibilità di adempiere, per cause non imputabili a sé, all'ordine di demolizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto che il Tribunale dell'esecuzione avesse valutato compiutamente la documentazione prodotta e che da questa non emergessero gli elementi allegati (risultava, anzi, che il coniuge percepiva reddito e che erano disponibili altri immobili). La motivazione del Tribunale è stata considerata coerente e non manifestamente illogica; la Corte ha quindi escluso il riesame delle risultanze di fatto. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. proc. pen.
Rilevato in relazione al principio che grava sulla parte condannata l'onere di provare l'impossibilità dell'adempimento per cause non imputabili a sé; la Corte ne trae il principio che compete al giudice dell'esecuzione verificare l'esistenza di tali cause.
art. 165, comma 2 e 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione probatoria e di effetti dell'impossibilità dell'adempimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri di valutazione e motivazione richiesti.
art. 444 cod. proc. pen.
Citato quale norma che regola la sentenza di patteggiamento da cui deriva l'ordine di demolizione, la cui esecuzione era subordinata alla sospensione condizionale della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in presenza di inammissibilità del ricorso non imputabile a manifesta assenza di colpa.
Massime di principio
- Sulle eccezioni di impossibilità materiale o economica di eseguire un ordine di demolizione grava l'onere probatorio sul condannato: è necessario produrre documentazione concreta e aggiornata che dimostri l'impossibilità non dipendente da colpe proprie.
- Il giudice dell'esecuzione valuta l'adempimento e se vi siano cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza del termine; la valutazione di congruità e veridicità della documentazione è insindacabile in Cassazione se motivata.
- La mera deduzione o allegazione di difficoltà economiche, senza prova documentale sufficiente (es. attestazioni fiscali, buste paga, certificazioni di assenza di patrimonio, visure catastali, estratti conto), non è idonea a esonerare dall'adempimento.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina le prove di fatto: le doglianze che si limitano a prospettare una diversa interpretazione dei documenti normalmente sono inammissibili o destinate a essere rigettate.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), salvo che non sussista una giustificazione collegabile all'assenza di colpa.
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