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Legge

L.R. Umbria 19/2009

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, sportive e motorie e ricreative . Modificazioni ed abrogazioni.

Normativa regionaleL.R. Umbria 19/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria la promozione dello sport, delle attività motorie e ricreative, la programmazione triennale e annuale, i contributi, l’impiantistica, la tutela sanitaria, le autorizzazioni dei centri di attività motoria, le sanzioni e alcune modifiche a norme regionali previgenti. Molte disposizioni finanziarie e transitorie sono legate all’avvio della legge e agli esercizi successivi.

Promozione dello sport, delle attività motorie e ricreative in Umbria

Promozione dello sport, delle attività motorie e ricreative in Umbria

La legge definisce il quadro regionale per la promozione dello sport e delle attività motorie in Umbria, con attenzione alla salute, alla formazione, all’inclusione sociale, alla scuola, all’impiantistica e al sostegno alle associazioni senza fini di lucro.

Finalità generali e principi

La Regione riconosce lo sport e le attività motorie come strumenti per lo sviluppo delle relazioni sociali, la formazione della persona e la tutela della salute. Rileva inoltre la funzione sociale degli enti di promozione sportiva e dell’associazionismo sportivo dilettantistico. L’azione regionale è svolta in collaborazione con comuni, scuola, CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, EPS e associazionismo.

Definizioni e ambito materiale

La disciplina distingue tra:

  • attività sportiva, svolta in forma organizzata o individuale, agonistica o non agonistica;
  • attività motoria, svolta singolarmente o in gruppo per finalità educative, di benessere, ricreative o di gioco.

La legge valorizza anche lo sport di cittadinanza, l’integrazione interculturale, la pratica sportiva nelle scuole, la parità di accesso agli impianti, la sostenibilità ambientale e le discipline di tradizione umbra.

Sport di cittadinanza e linee di intervento

La Regione promuove politiche educative, formative, culturali e socio-sanitarie per diffondere una pratica costante di attività sportive e motorie. In particolare sostiene:

  • iniziative di enti pubblici e di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • adeguamento, qualificazione e realizzazione degli impianti sportivi, anche tramite convenzioni;
  • integrazione tra politiche sportive e turistiche, ambientali, giovanili, culturali, economiche e scolastiche;
  • manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale tramite il marchio Umbria Green Sport;
  • diffusione delle attività nelle scuole primarie e secondarie, anche in orario extrascolastico;
  • formazione e aggiornamento degli operatori;
  • tutela sanitaria, prevenzione del doping e sviluppo delle attività per persone con disabilità e anziani;
  • attività sportive sostenibili e pratiche che migliorino la vivibilità urbana;
  • utilizzo di impianti scolastici e militari;
  • attività sportive in ambito montano.

Funzioni amministrative della Regione, delle province e dei comuni

La Regione esercita funzioni di monitoraggio, studio e ricerca, programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi sportivi, incentivazione dell’accesso al credito, promozione della pratica sportiva per giovani, anziani e soggetti svantaggiati, definizione degli standard formativi e interventi per la salute e contro il doping. I comuni concorrono alla programmazione regionale e gestiscono promozione, progettazione degli impianti, autorizzazioni o titoli abilitativi per i centri di attività motoria, vigilanza, controllo e sanzioni. Le province partecipano alla programmazione e alla diffusione della cultura sportiva.

Programmazione regionale: piano triennale e programmi annuali

La programmazione regionale si articola in:

  • Piano triennale per promozione sportiva e motoria, manifestazioni e impiantistica;
  • Programma annuale per la promozione sportiva e motoria;
  • Programma annuale per l’impiantistica sportiva.

Il Piano triennale è adottato dalla Giunta e approvato dall’Assemblea legislativa; resta valido fino al successivo ed è aggiornabile prima della scadenza. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle proposte del Comitato tecnico-scientifico.

Organi consultivi, osservatorio e stati generali

Sono previsti:

  • la Consulta regionale dello sport, con funzioni consultive sul piano triennale;
  • il Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport, con funzioni consultive e propositive sui programmi annuali;
  • gli Stati generali dello sport e delle attività motorie, di norma triennali;
  • l’Osservatorio regionale delle attività sportive, che raccoglie e aggiorna dati su impianti, attività e utenza.

I comuni, il CONI, il CIP, federazioni, discipline associate, EPS e associazioni devono trasmettere dati e iniziative secondo le scadenze fissate, in particolare entro il 31 gennaio e con comunicazioni sulle manifestazioni di prossima realizzazione.

Associazioni sportive sociali e benefici

Possono accedere ai benefici regionali le associazioni senza fini di lucro con sede nel territorio regionale che perseguono finalità sociali attraverso attività motorie e sportive. Sono valorizzati i progetti rivolti a persone in difficoltà, migranti, persone con disabilità, anziani, ex detenuti e tossicodipendenti, nonché le iniziative contro intolleranza, razzismo e discriminazione. È richiesta, tra l’altro, una struttura organizzativa qualificata e, per alcune discipline, la presenza di personale specializzato.

Tutela sanitaria, certificazione e palestre della salute

La legge introduce il Certificato dello sport leale per i centri di attività motoria aperti al pubblico, rilasciato ai titolari e gestori che impiegano istruttori qualificati. Riconosce inoltre le “palestre della salute”, dedicate a programmi di esercizio fisico strutturato e adattato su prescrizione medica, certificati dalla Regione e disciplinati da regolamento. La certificazione e l’attività sono subordinate a requisiti professionali specifici e a indirizzi regionali.

Centri di attività motoria: titolo abilitativo, requisiti e controlli

Per aprire un centro di attività motoria è richiesto un titolo abilitativo comunale: nel testo consolidato risultano sia l’autorizzazione sia la SCIA, con disciplina dettagliata che impone requisiti edilizi, igienici e di pubblica sicurezza, copertura assicurativa, direttore tecnico qualificato e responsabile sanitario. La SCIA consente l’avvio dopo 30 giorni, salvo divieto comunale in caso di carenze; è prevista specifica reazione contro la detenzione o commercializzazione di sostanze dopanti. Il comune può sospendere o revocare l’autorizzazione, o vietare la prosecuzione dell’attività, in caso di gravi irregolarità, perdita dei requisiti o violazioni in materia di doping.

Operatori sportivi e scuola

La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e motorie, coinvolgendo Università, CONI, CIP, federazioni, discipline associate, EPS e associazionismo. In ambito scolastico sostiene la pratica sportiva dilettantistica dei giovani, progetti con l’Ufficio scolastico regionale e premi per talento sportivo e per i migliori progetti scolastici di sport.

Marchio Umbria Green Sport e catasto speleologico

La Regione istituisce il marchio Umbria Green Sport per lo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale e urbano. Istituisce anche il Catasto speleologico regionale, gestito mediante convenzione con un organismo di rilevanza regionale espressione delle associazioni speleologiche del territorio.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo, per la mancata SCIA o autorizzazione, per la violazione delle regole sulle palestre della salute e dei regolamenti attuativi, nonché per le violazioni connesse al doping. Restano ferme le funzioni comunali di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni.

Contributi e benefici finanziari

La Regione concede contributi per manifestazioni sportive di rilievo e per progetti di promozione con caratteristiche di qualità, validità, innovazione e non professionalità, escludendo lo sport professionistico. Concede inoltre contributi per realizzazione, manutenzione, messa a norma, ammodernamento, riqualificazione e ridestinazione d’uso dell’impiantistica sportiva. Le modalità di concessione sono demandate a deliberazioni e regolamenti della Giunta. Per i progetti sportivi è prevista priorità alle proposte presentate congiuntamente da più soggetti.

Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni

La legge reca autorizzazioni di spesa per il 2009 e rinvia per gli anni successivi alla legge finanziaria o di bilancio regionale; dal 2017 le spese sono determinate annualmente con la legge di bilancio. Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continuano ad applicarsi le norme del regolamento del 1998, in quanto compatibili. Sono abrogate la legge regionale 21/1997 e, salvo eccezioni transitorie, il regolamento regionale 16/1998. È anche prevista la relazione triennale della Giunta sull’attuazione della legge.

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