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Legge

L.R. Umbria 21/2009

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle categorie professionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 21/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Umbria 21/2009 disciplina, per il solo personale regionale non dirigenziale a tempo indeterminato di Consiglio e Giunta, la risoluzione consensuale del rapporto con incentivo economico. La misura vale per i dipendenti in servizio con requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2009; la cessazione produce effetti dal 1° gennaio 2010. Previste preferenze per disabili/beneficiari L. 104/1992 e divieti di riassunzione per 5 anni.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per dipendenti regionali umbri

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La legge regionale dell’Umbria introduce una misura straordinaria di uscita consensuale dal servizio per parte del personale regionale non dirigenziale, con finalità di contenimento della spesa e di riorganizzazione delle risorse umane. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Umbria, per il personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La normativa estende ai dipendenti regionali in servizio le regole sulla risoluzione consensuale già previste da una precedente legge regionale, perseguendo due obiettivi principali:

  • modernizzare e razionalizzare l’impiego delle risorse umane;
  • contenere la spesa corrente;
  • agevolare il personale che si trovi in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

Il beneficio è riservato al personale regionale di qualifica non dirigenziale appartenente alle categorie professionali.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere alla risoluzione consensuale solo i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale o la Giunta regionale, che al 31 dicembre 2009 abbiano:

  • età anagrafica non superiore a 63 anni;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 25 anni;
  • almeno 5 anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria.

La legge prevede un criterio preferenziale per i lavoratori che:

  • beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992;
  • oppure abbiano un’invalidità riconosciuta superiore al 74% alla data di entrata in vigore della legge.

A parità di requisiti, è privilegiato il dipendente più giovane di età.

Procedura e decorrenza

Le modalità e i termini di attuazione sono definiti separatamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, tramite deliberazioni dell’Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla legge.

La risoluzione del rapporto di lavoro produce effetti dal 1° gennaio 2010.

Incentivo economico

L’incentivo è commisurato allo stipendio tabellare della categoria e della posizione economica posseduta alla data di entrata in vigore della legge; per i titolari di posizione organizzativa si considera anche il 50% del valore della retribuzione di posizione attribuita.

La misura dell’incentivo varia in base alla situazione previdenziale al 31 dicembre 2009:

  • per chi non ha ancora maturato il diritto a pensione: 15 mensilità fisse, più tante mensilità quante ne mancano al pensionamento, fino a un massimo di 24 mensilità complessive;
  • per chi ha già maturato il diritto a pensione ma ha meno di 39 anni di anzianità contributiva: incentivo da 8 a 15 mensilità, graduato in base alle mensilità mancanti al raggiungimento dei 39 anni;
  • per chi ha già maturato il diritto a pensione e nel secondo semestre 2010 raggiunge 40 anni di anzianità contributiva: 5 mensilità.

Il numero dei dipendenti ammessi è determinato, sulla base delle domande presentate, nei limiti delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario in corso.

Effetti organizzativi e posti vacanti

I posti resi vacanti dalla risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Divieti successivi alla cessazione

I dipendenti che aderiscono alla misura:

  • non possono essere riassunti in servizio;
  • per i 5 anni successivi alla cessazione, non possono instaurare con la Regione alcun rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato;
  • nello stesso periodo non possono ricoprire incarichi presso enti, organismi o società regionali.

Copertura finanziaria e decorrenza normativa

Gli oneri derivanti dagli incentivi sono coperti mediante gli stanziamenti di bilancio 2009 indicati per Giunta e Consiglio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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