L.R. Umbria 20/2009
Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina regionale umbra sulla previdenza dei consiglieri regionali: riallinea i riferimenti normativi, innalza da 60 a 65 anni l’età rilevante, disciplina la sospensione dell’assegno vitalizio in caso di nuova elezione o nomina, ridetermina la misura dell’assegno e introduce criteri annuali di adeguamento ISTAT. Per i consiglieri già cessati e per quelli in carica alla data di entrata in vigore, con almeno 12 mesi di contribuzione, non si applicano alcune modifiche.
Modifiche alla previdenza e agli assegni vitalizi dei consiglieri regionali umbri
Modifiche alla previdenza dei consiglieri regionali umbri
La legge regionale dell’Umbria 23 settembre 2009, n. 20 interviene sulla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, aggiornando la disciplina degli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali. Il provvedimento ridefinisce alcuni riferimenti normativi, modifica requisiti ed effetti del trattamento previdenziale e introduce criteri più puntuali per la determinazione e l’adeguamento dell’assegno.
Aggiornamento dei riferimenti normativi
La disciplina della previdenza dei consiglieri viene allineata alla normativa regionale sopravvenuta in materia di indennità di carica. In particolare, il richiamo alla legge del 1972 sulle indennità dei consiglieri regionali viene sostituito con il riferimento alla legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, che disciplina le indennità dei consiglieri regionali.
Requisiti e sospensione del trattamento vitalizio
La legge modifica il requisito anagrafico previsto per la disciplina richiamata, sostituendo il valore di 60 con 65 anni. Inoltre, viene precisato che il pagamento dell’assegno vitalizio è sospeso anche nel caso in cui il titolare sia eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, ad altro Consiglio regionale oppure sia nominato componente di Giunta regionale.
Misura iniziale dell’assegno vitalizio
La misura mensile iniziale dell’assegno vitalizio è determinata in rapporto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese di riferimento. La percentuale cresce in base all’anzianità contributiva: dal 25% per 5 anni fino al 60% per 20 anni e oltre, con una progressione intermedia che arriva progressivamente dal 28% al 58% per le annualità comprese tra 6 e 19 anni.
Modalità di calcolo e adeguamento annuale
L’importo iniziale dell’assegno è calcolato con riferimento all’indennità di carica mensile lorda del mese in cui l’assegno si riferisce, salva l’eventuale applicazione di un trattamento più favorevole se il consigliere ha percepito in passato un’indennità mensile lorda più elevata durante il mandato. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve deliberare ogni anno l’adeguamento delle quote mensili dell’assegno in misura non inferiore all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita ISTAT utilizzato per la scala mobile delle retribuzioni dell’industria. La frazione di anno vale come anno intero solo se pari ad almeno sei mesi e un giorno.
Regime transitorio e salvaguardia
Le modifiche introdotte in materia di età e di misura dell’assegno non si applicano ai consiglieri già cessati dal mandato e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, purché abbiano comunque versato il contributo per l’assegno vitalizio per almeno dodici mesi. La norma finale preserva quindi la posizione di tali soggetti rispetto agli interventi più incisivi sul trattamento previdenziale.
Rilevanza pratica attuale
L’atto riguarda un regime previdenziale regionale ormai collegato a una disciplina storica dei vitalizi dei consiglieri regionali e ha efficacia solo nell’ambito della Regione Umbria.
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