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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10709/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua istanza di ottemperanza relativa alla somministrazione di acqua potabile in istituto. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il precedente provvedimento da ottemperare prevedeva la distribuzione di acqua potabile solo qualora fossero riscontrate impurità; che la presenza di impurità sarebbe già stata dimostrata empiricamente dal detenuto, indipendentemente dall'esito delle analisi ASL; e che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'ottemperanza. Ha inoltre lamentato che la richiesta riguardasse non solo la potabilità ma anche il quantitativo di acqua da fornire (2 litri anziché 1 litro).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il magistrato di sorveglianza aveva accertato, sulla base di analisi delle competenti autorità sanitarie, la potabilità dell'acqua erogata in istituto e, conseguentemente, aveva ritenuto già attuata l'ottemperanza. Le doglianze del ricorrente erano invece dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto, non consentiti nel procedimento di legittimità, dove è deducibile la sola violazione di legge. È stata ritenuta inoltre inconferente la censura sul quantitativo di acqua, poiché il provvedimento oggetto di ottemperanza non prevedeva alcun numero di litri da somministrare. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza è deducibile la sola violazione di legge; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di sorveglianza.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza accerta che l'amministrazione ha già dato esecuzione al provvedimento da attuare, la domanda di ottemperanza può essere dichiarata improcedibile o di non luogo a provvedere; una diversa lettura dei fatti da parte del ricorrente non è sufficiente a superare tale accertamento in cassazione.
  • Una censura è inconferente se investe un profilo non contenuto nel provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza; il giudizio di ottemperanza non può introdurre obblighi ulteriori o diversi rispetto a quelli già stabiliti dal titolo da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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