Sentenza n. 2246/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 149/2024 pubblicata il 20.01.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 3731/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 2.088,18 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 149/2024, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.088,18, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria eccedente gli interessi dalla maturazione al soddisfo. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 7 maggio 2024 ai fini dell'esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai irrevocabile, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponeva il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta alla ricorrente. Poiché il giudicato era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione spontanea, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, ratione muneris, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e con obbligo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere gli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure fino all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora in caso di mancata o tardiva esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente, una volta accertata l'inerzia, di promuovere l'azione di ottemperanza.
art. 7 CCNL 15.3.2001
Retribuzione professionale docenti
È la fonte contrattuale del diritto retributivo riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è azionabile anche il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro comportamento amministrativo, poiché il giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle pronunce contro le pubbliche amministrazioni e non risulta adempiuto l'obbligo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris, con facoltà di delega e con decorrenza dell'intervento su istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non determina automaticamente la perdita del potere dell'Amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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