Sentenza del 27/07/2016 n. 15603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.N. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate sull'incentivo all'esodo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta prima del compimento dei 55 anni. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva ritenuto discriminatoria la diversa soglia di età prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del TUIR per uomini e donne. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività dell'istanza, presentata il 15 giugno 2009, sostenendo che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla data delle ritenute e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole al contribuente e deciso la causa nel merito rigettando la domanda di rimborso. Ha stabilito che il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, anche quando il rimborso sia richiesto perché la normativa interna è stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La scadenza del termine consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterne in discussione gli effetti. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Prevedeva la riduzione alla metà delle imposte sull'incentivo all'esodo in presenza di differenti limiti di età per uomini e donne.
La disciplina è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia UE per la diversa soglia anagrafica, ma tale incompatibilità non elimina i termini nazionali di decadenza per chiedere il rimborso.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quarantotto mesi dalla data del versamento o della ritenuta.
Il termine di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla data della successiva sentenza della Corte di giustizia o da una modifica normativa.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché la questione era esclusivamente giuridica e il termine risultava scaduto, la Corte ha potuto rigettare direttamente la domanda di rimborso dopo aver cassato la sentenza d'appello.
Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04
Ha dichiarato discriminatoria la diversa disciplina anagrafica applicata agli uomini e alle donne per la tassazione dell'incentivo all'esodo, ma non ha fatto decorrere un nuovo termine per le richieste di rimborso relative a rapporti già esauriti.
Sentenza CGUE 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile
Il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.
I termini nazionali di decadenza sono compatibili con il diritto dell'Unione quando garantiscono esigenze di certezza e stabilità dei rapporti finanziari, purché siano applicabili secondo criteri non discriminatori.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un tributo o di una ritenuta, il termine decadenziale previsto dalla legge fiscale decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, anche se l'indebito emerge successivamente per effetto di una sentenza europea o di una nuova interpretazione normativa.
- La contrarietà della norma interna al diritto dell'Unione europea non riapre automaticamente i termini per i rapporti tributari già esauriti.
- È essenziale presentare l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla specifica disciplina fiscale; una successiva pronuncia giudiziaria favorevole non consente, di regola, di superare la decadenza già maturata.
- La scadenza del termine di rimborso consolida il rapporto tra contribuente ed erario, tutelando la certezza delle entrate pubbliche.
- In casi analoghi occorre distinguere tra il riconoscimento sostanziale dell'illegittimità della tassazione e la possibilità processuale di ottenere il rimborso: il primo non implica necessariamente il secondo se la domanda è tardiva.
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