Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato in forza di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione. La debitrice proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la prescrizione del credito e l’inesistenza/irregolarità della notificazione del titolo esecutivo, poiché eseguita in luogo diverso dalla residenza eletta. Il Tribunale rigettava le prime due eccezioni e accoglieva l’opposizione ritenendo viziata la notifica del titolo esecutivo e qualificando tale notificazione come formalità preliminare indispensabile all’azione esecutiva. La società creditrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e dell’art. 8 l. n. 890/1982, oltre a omessa pronuncia sulla tardività dell’opposizione agli atti esecutivi: sosteneva che il precetto era stato notificato per compiuta giacenza il 22 febbraio 2021, che il termine di venti giorni per opporsi scadeva il 14 marzo 2021 e che l’opposizione, notificata il 18 marzo 2021, era quindi tardiva. La controricorrente replicava che il ritiro del plico avrebbe rilevanza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del precetto si fosse perfezionata per compiuta giacenza il 22 febbraio 2021 e che, pertanto, il termine di venti giorni per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse scaduto il 14 marzo 2021. Poiché l’opposizione era stata notificata solo il 18 marzo 2021, essa è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile. La sentenza del Tribunale di Lecce è stata cassata e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’opposizione a precetto. La debitrice è stata condannata a rifondere alla società creditrice le spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto che si intende contestare; la tardività comporta inammissibilità dell’opposizione.
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione postale si perfeziona per compiuta giacenza con il decorso del termine previsto dalla legge; la data di effettivo ritiro del plico da parte del destinatario è irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 384, comma 2, seconda alinea, c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella notificazione postale per compiuta giacenza, il perfezionamento per il destinatario coincide con il decorso del termine legale dal deposito dell’atto, non con il successivo ritiro del plico.
- Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla notificazione dell’atto opposto e, se l’opposizione è proposta oltre il termine di legge, essa va dichiarata inammissibile.
- Se la controversia è definibile sulla base di dati di fatto già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione, è irrilevante che il destinatario abbia materialmente ritirato il plico dopo la maturazione della compiuta giacenza, poiché la disciplina legale impedisce che il perfezionamento della notifica dipenda dalla disponibilità del destinatario.
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