Cassazione Penale, Sentenza n. 15604/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla semilibertà o alla detenzione domiciliare relativamente alla parte residua della pena (anni 6, mesi 4, giorni 8). La difesa deduceva: 1) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., lamentando inoltre che il Tribunale non aveva differito l'udienza per attendere l'esito di un programma terapeutico in corso; 2) vizio di motivazione nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale, posto che le misure cautelari pendenti riguardavano fatti del 2018 e che i giudici della cautela avevano ritenuto compatibile la misura cautelare con forme di detenzione domiciliare (anche con braccialetto), nonché la presunta erronea considerazione della revoca dell'autorizzazione al lavoro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la richiesta di differimento per attendere l'esito di un programma generico non costituiva un legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. e che il Tribunale non era obbligato a rinviare. Sul merito, la Cassazione ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, alla luce di due ordinanze cautelari recenti per gravi reati associativi nel traffico di stupefacenti, della persistenza di collegamenti con ambienti criminali, della revoca dell'autorizzazione al lavoro e dell'assenza di un convincente percorso trattamentale avviato, ha formulato una prognosi negativa circa la risocializzazione. Perciò le misure alternative richieste (affidamento in prova, affidamento terapeutico ambulatoriale, detenzione domiciliare, semilibertà) sono state ritenute inidonee a contenere la pericolosità del condannato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Indica la disciplina dell'esecuzione della pena per chi è agli arresti domiciliari esecutivi; la Corte conferma che l'istituto consente di chiedere misure alternative ma richiede verifica dei presupposti per la loro compatibilità e funzionalità
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede la motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e congrua sul piano logico e fattuale
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Regola il differimento per legittimo impedimento del difensore; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non ogni istanza di rinvio generica per acquisire l'esito di un programma costituisce legittimo impedimento
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Detta i criteri per la detenzione domiciliare; la Corte ricorda che il Tribunale di sorveglianza deve verificare la presenza di elementi idonei a escludere il rischio di commissione di altri reati e può escludere il beneficio se il domicilio, le prescrizioni o la personalità non lo rendono efficace
art. 50, quarto comma, Ord. pen.
Riguarda la semilibertà; la Corte ha ritenuto che, dato il quadro prognostico sfavorevole, anche la semilibertà fosse prematura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al ricorrente
Massime di principio
- La valutazione per l'ammissione a misure alternative si fonda sia sulla gravità del reato che sui comportamenti successivi; la presenza di elementi positivi di trattamento è necessaria per una prognosi favorevole
- Provvedimenti cautelari pendenti per fatti anche diversi dal titolo di esecuzione non impediscono di proporre istanze di misure alternative, ma possono rilevare negativamente nella prognosi e, se accolte, la loro esecuzione può essere postergata fino alla cessazione della custodia cautelare
- La mera esistenza di una misura custodiale vigente (es. arresti domiciliari) non obbliga il giudice a concedere misure alternative come la detenzione domiciliare o la semilibertà; è necessaria una valutazione concreta della compatibilità e dell'efficacia
- Le censure sulla motivazione e su valutazioni di fatto sono difficilmente accolte in sede di legittimità se il giudice di merito ha espresso una motivazione coerente e sufficiente sul piano logico
- Richieste di rinvio per attendere l'esito di programmi terapeutici o valutativi devono essere specificamente motivate per configurare legittimo impedimento; istanze generiche non vincolano il Tribunale
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