Sentenza del 29/03/2017 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Controlli automatizzati 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo contraddittorio preventivo - Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per le imposte dirette, e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'IVA. Il contribuente lamentava che l'Amministrazione avesse proceduto all'iscrizione a ruolo senza instaurare preventivamente il contraddittorio. La regola affermata è che, nell'ambito dei controlli automatizzati, il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio, ma lo diventa quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta, poiché il controllo automatizzato non comporta di per sé un obbligo generalizzato di contraddittorio. L'Amministrazione deve inviare la comunicazione e consentire il confronto preventivo soltanto quando la liquidazione evidenzi effettive incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione; non è invece necessario un previo contraddittorio per le mere operazioni automatiche di ricalcolo o verifica dei dati dichiarati.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sui redditi. Il controllo, quando consiste in una verifica automatica dei dati dichiarati, non richiede necessariamente un previo contraddittorio; tale obbligo sussiste se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA. Anche in questo caso il contraddittorio preventivo è necessario soltanto in presenza di incertezze rilevanti, non per le mere verifiche automatiche e aritmetiche dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 54-bis non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
- Il contraddittorio diventa necessario quando l'Amministrazione deve valutare o interpretare elementi della dichiarazione caratterizzati da obiettiva incertezza e rilevanza sostanziale.
- La semplice correzione di errori aritmetici, il confronto tra dati dichiarati e versamenti o la verifica automatica di dati già presenti non impongono, di regola, un previo confronto con il contribuente.
- Per contestare validamente una cartella derivante da controllo automatizzato occorre dimostrare non solo l'assenza del contraddittorio, ma anche che il procedimento riguardasse questioni non meramente automatiche e presentasse effettive incertezze rilevanti.
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