Sentenza n. 4670/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di permesso di soggiorno presentata il 26 agosto 2025 e per la condanna dell’amministrazione a definire il procedimento disponendo altresì, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 26 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere completato la procedura di primo ingresso in Italia mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del modello 209, presentava alla Questura di Caserta un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. L’amministrazione comunicava un preavviso di diniego motivato dall’irreperibilità del richiedente; quest’ultimo riscontrava tempestivamente indicando un nuovo alloggio. Nonostante ciò, il procedimento non veniva definito entro il termine previsto. Il ricorrente chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo evidente l’obbligo della Questura di definire il procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno e ormai decorso il termine per provvedere. Ordina alla Questura di Caserta di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione. Le spese di giudizio sono compensate, in ragione della peculiarità e serialità del contenzioso e dei ritardi riconducibili all’elevato arretrato amministrativo. Il ricorrente è ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è liquidato in euro 1.000, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, a carico dello Stato.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
"in caso di inutile decorso del termine, si nomina sin d'ora"
Consente al giudice, nell’accogliere l’azione avverso il silenzio, di nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine assegnato.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base normativa per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
D.M. n. 147/2022
Richiamato, insieme all’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, per la determinazione del compenso professionale tenuto conto della natura, ridotta complessità e serialità della causa.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione ha l’obbligo di concludere un procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno e il termine per provvedere è decorso senza una decisione, il silenzio è illegittimo e il giudice amministrativo deve ordinare la definizione del procedimento entro un termine determinato.
- Nell’accogliere l’azione avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., affinché provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere riferita a un organo dell’amministrazione statale diverso dall’ufficio rimasto inerte, con facoltà di delega interna, purché sia individuato un soggetto dotato di adeguata competenza istituzionale rispetto al procedimento da definire.
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